Riforma pensioni
Messaggio per Elsa Fornero
Mercoledì 15 settembre 2021 09:31:24
Signora, vorrei sottoporle una mia idea di riforma delle pensioni, basta su due pilastri; "Bisogna lavorare un anno in più della meta della aspettativa di vita media"; "bisogna pagare i contributi a norma di legge per un anno in più del numero di anni cui riscuoteremo l'assegno". Non so scrivere le norme, ma allego un mio modello di legge che, se ha 10 minuti, la invito a leggere e, per lo meno, considerare come spunto. La ringrazio e la saluto.
CRITERI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA PENSIONE
ART 1:
1. Età compresa tra i 60 ed i 65 anni, il limite inferiore non può mai essere anticipato ad esclusione dei profili lavorativi di cui all' ART 4. 8 il limite superiore può essere superato ma solamente ai fini del raggiungimento dei criteri cui al punto ART 1 punti 2, 3 e 4; nel caso che il limite superiore debba essere superato, si attivano i criteri cui al punto ART 4. 3.
2. Ogni lavoratore, deve avere contributi pagati per un numero di anni pari alla metà della vita attiva più uno; la vita attiva si calcola togliendo dall'aspettativa di vita media, la minore età, raggiunto questo parametro, si deve applicare l'art. 1 punti 3 e 4.
3. Ogni lavoratore deve esercitare la professione per un numero di anni pari alla meta più uno (1) dell'aspettativa di vita media calcolata dall'istituto preposto dallo stato.
4. Ogni lavoratore, deve pagare i contributi pensionistici per un tempo pari al doppio di anni più uno (1) del numero di mensilità che andrà a riscuotere dal momento dell'andata in pensione sino all'aspettativa di vita media calcolata come al punto 3, ad eccezione delle professioni cui all' 4. 8.
Tutti e quattro i criteri ai punti 1. 2. 3. 4, devono essere, contemporaneamente, soddisfatti, ad eccezione delle professioni di cui al punto 4. 8, la mancanza anche di uno solo determina il mancato raggiungimento della possibilità di accedere all'istituto pensionistico ad eccezione delle professioni cui al punto ART 4. 8
L'anno lavorativo va scomposto in settimane, dove si parla di anno lavorato vanno intese 52 settimane, come specificato al punto 4. 1, per anno lavorativo ai fini pensionistici s'intendono le 52 settimane con i relativi contributi, pagati sia dal lavoratore che dal datore di lavoro ed in rispetto delle disposizioni di legge del momento in cui i suddetti contributi vengono realmente versati,
ART 2
Lo studio, il servizio militare obbligatorio o quello civile devono considerarsi alla stregua di lavoro sia che prevedano pagamenti di contributi o che non ne prevedano ed incidono sui punti 3 e 4 dell'ART. 1, come meglio specificato nell'ART. 4. 4 e 4. 5.
ART. 3
1. la condizione femminile, quella militare, di polizia e quella di lavoratore in turno usurante godono, oltre ai normali trattamenti di tutti gli altri contratti, anche di agevolazioni come specificato all' ART 4. 6-4. 7-4. 8.
2. La condizione di lavoro usurante è condizionata dalla presenza di turni notturni, detto lavoro, inteso come al punto 4. 1, deve prevedere almeno73 notti della durata di almeno 11 ore e comprendenti l'intera fascia oraria dalle 22. 00 alle 6. 00
3. Il lavoro militare e quello di polizia gode di benefici a condizione che la permanenza in servizio effettivo sia almeno la metà degli anni utili al conseguimento pensionistico, come all'ART. 1 punto 3 ad accezione dei congedi per ruolo, merito o per infortunio.
4. La condizione femminile è legata alla maternità.
DISPOSITIVI PER IL CALCOLO DEL LAVORO E DEI CONTRIBUTI
ART 4
Ogni dispositivo deve poter agire su almeno uno dei quattro punti dell'art, 1, per ogni dispositivo deve essere indicato il livello d'incidenza rispetto ai quattro punti dell'ART 1.
4. 1 Ogni 52 settimane lavorate o nel rispetto delle normative vigenti, comprendenti anche riposi, ferie, malattia, infortuni, permessi retribuiti e cassa integrazione retribuita, si intende un anno di lavoro che incide sul punto 3 dell'ART 1
4. 2 Ogni anno lavorato come al punto 4. 1 in cui siano stati pagati per intero i contributi sia del lavoratore che del datore di lavoro, secondo i parametri di legge al momento in cui tali contributi sono realmente versati, si intende un anno di contributi pagati ed incide sul punto 4 dell'ART 1.
4. 3 Ogni anno lavorativo compiuto oltre i 65 anni dovrà essere considerato come anno doppio e quindi raddoppiare la sua incidenza sui punti 3 e 4 dell'ART 1
4. 4 Ogni anno di servizio militare obbligatorio o di servizio civile, è da considerarsi ai fini pensionistici, anche se non sono stati versati contributi da parte di nessuno ed incide sul punto 3 dell'ART 1; nel caso che detti servizi abbiano previsto anche il pagamento di contributi pensionistici e questi siano stati effettivamente versati secondo i parametri di legge, detti periodi incidono anche sul punto 4 dell'ART 1.
4. 5 Ogni ciclo scolastico, anche in assenza di contributi pagati, oltre la scuola dell'obbligo, della durata di almeno 5 anni, comporta un incidenza di 1 anno sul punto 3 dell'ART 1; ogni ciclo di 2 o 3 anni, comporta l'incidenza di 6 mesi sul punto 3 dell'ART 1, i cicli di studio possono comportare al massimo un incidenza di anni 2 sul punto 3 dell'ART 1.
4. 6 La nascita di un figlio determina un(1) anno di contributi pagati, anche se non versati, ne in tutto ne in parte da nessuno ed incide sull'ART 1 punti 3 e 4, oltre alle normali garanzie già previste dalle leggi in vigore, sino ad un massimo di tre (3) anni.
4. 7 Ogni anno lavorativo, nel quale il lavoratore abbia dovuto svolgere turni notturni, è da considerarsi come “lavoratore in turno usurante”ed ha diritto, oltre a quelli previsti dal punto 3. 2, a 8 settimane di contributi pagati in aggiunta alle 52 previste, dette settimane devono essere conteggiate senza il bisogno che siano realmente pagate ne dal lavoratore ne dal datore di lavoro ne da nessun altro, detta agevolazione incide sia sul punto 3 che sul punto 4 dell'ART 1.
4. 8 Il lavoro in ambito militare e di polizia, come da ART, 3 punto 3, prevede le stesse agevolazioni del lavoro usurante come al punto 4. 6 ed in più prevede che ogni 52 settimane lavorate l'età pensionistica standard, si abbassi di un periodo pari a quello aggiuntivo sempre dell' ART 4. 6 cioè di 8 mesi, l'età pensionistica standard, viene calcolata tramite la media dei due valori, cui al punto 1 art. 1, detto lavoro è esentato dal rispettare l'ART 1 punti 1 - 2 e 4 ma non il punto 3.
ART 5
5. 1, I benefici contenuti negli art 4. 4, 4. 5, 4. 6 e 4. 7, non possono, nel loro
insieme superare i 5(cinque) anni di “benefit”
5. 2 I lavoratori di cui al punto 4. 8, oltre ai 5 anni di benefit degli altri
lavoratori, possono contare anche su una identica riduzione dell'età pensionistica, come ulteriore “benefit”, sempre di 5 anni e non oltre.
CRITERI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA PENSIONE
ART 1:
1. Età compresa tra i 60 ed i 65 anni, il limite inferiore non può mai essere anticipato ad esclusione dei profili lavorativi di cui all' ART 4. 8 il limite superiore può essere superato ma solamente ai fini del raggiungimento dei criteri cui al punto ART 1 punti 2, 3 e 4; nel caso che il limite superiore debba essere superato, si attivano i criteri cui al punto ART 4. 3.
2. Ogni lavoratore, deve avere contributi pagati per un numero di anni pari alla metà della vita attiva più uno; la vita attiva si calcola togliendo dall'aspettativa di vita media, la minore età, raggiunto questo parametro, si deve applicare l'art. 1 punti 3 e 4.
3. Ogni lavoratore deve esercitare la professione per un numero di anni pari alla meta più uno (1) dell'aspettativa di vita media calcolata dall'istituto preposto dallo stato.
4. Ogni lavoratore, deve pagare i contributi pensionistici per un tempo pari al doppio di anni più uno (1) del numero di mensilità che andrà a riscuotere dal momento dell'andata in pensione sino all'aspettativa di vita media calcolata come al punto 3, ad eccezione delle professioni cui all' 4. 8.
Tutti e quattro i criteri ai punti 1. 2. 3. 4, devono essere, contemporaneamente, soddisfatti, ad eccezione delle professioni di cui al punto 4. 8, la mancanza anche di uno solo determina il mancato raggiungimento della possibilità di accedere all'istituto pensionistico ad eccezione delle professioni cui al punto ART 4. 8
L'anno lavorativo va scomposto in settimane, dove si parla di anno lavorato vanno intese 52 settimane, come specificato al punto 4. 1, per anno lavorativo ai fini pensionistici s'intendono le 52 settimane con i relativi contributi, pagati sia dal lavoratore che dal datore di lavoro ed in rispetto delle disposizioni di legge del momento in cui i suddetti contributi vengono realmente versati,
ART 2
Lo studio, il servizio militare obbligatorio o quello civile devono considerarsi alla stregua di lavoro sia che prevedano pagamenti di contributi o che non ne prevedano ed incidono sui punti 3 e 4 dell'ART. 1, come meglio specificato nell'ART. 4. 4 e 4. 5.
ART. 3
1. la condizione femminile, quella militare, di polizia e quella di lavoratore in turno usurante godono, oltre ai normali trattamenti di tutti gli altri contratti, anche di agevolazioni come specificato all' ART 4. 6-4. 7-4. 8.
2. La condizione di lavoro usurante è condizionata dalla presenza di turni notturni, detto lavoro, inteso come al punto 4. 1, deve prevedere almeno73 notti della durata di almeno 11 ore e comprendenti l'intera fascia oraria dalle 22. 00 alle 6. 00
3. Il lavoro militare e quello di polizia gode di benefici a condizione che la permanenza in servizio effettivo sia almeno la metà degli anni utili al conseguimento pensionistico, come all'ART. 1 punto 3 ad accezione dei congedi per ruolo, merito o per infortunio.
4. La condizione femminile è legata alla maternità.
DISPOSITIVI PER IL CALCOLO DEL LAVORO E DEI CONTRIBUTI
ART 4
Ogni dispositivo deve poter agire su almeno uno dei quattro punti dell'art, 1, per ogni dispositivo deve essere indicato il livello d'incidenza rispetto ai quattro punti dell'ART 1.
4. 1 Ogni 52 settimane lavorate o nel rispetto delle normative vigenti, comprendenti anche riposi, ferie, malattia, infortuni, permessi retribuiti e cassa integrazione retribuita, si intende un anno di lavoro che incide sul punto 3 dell'ART 1
4. 2 Ogni anno lavorato come al punto 4. 1 in cui siano stati pagati per intero i contributi sia del lavoratore che del datore di lavoro, secondo i parametri di legge al momento in cui tali contributi sono realmente versati, si intende un anno di contributi pagati ed incide sul punto 4 dell'ART 1.
4. 3 Ogni anno lavorativo compiuto oltre i 65 anni dovrà essere considerato come anno doppio e quindi raddoppiare la sua incidenza sui punti 3 e 4 dell'ART 1
4. 4 Ogni anno di servizio militare obbligatorio o di servizio civile, è da considerarsi ai fini pensionistici, anche se non sono stati versati contributi da parte di nessuno ed incide sul punto 3 dell'ART 1; nel caso che detti servizi abbiano previsto anche il pagamento di contributi pensionistici e questi siano stati effettivamente versati secondo i parametri di legge, detti periodi incidono anche sul punto 4 dell'ART 1.
4. 5 Ogni ciclo scolastico, anche in assenza di contributi pagati, oltre la scuola dell'obbligo, della durata di almeno 5 anni, comporta un incidenza di 1 anno sul punto 3 dell'ART 1; ogni ciclo di 2 o 3 anni, comporta l'incidenza di 6 mesi sul punto 3 dell'ART 1, i cicli di studio possono comportare al massimo un incidenza di anni 2 sul punto 3 dell'ART 1.
4. 6 La nascita di un figlio determina un(1) anno di contributi pagati, anche se non versati, ne in tutto ne in parte da nessuno ed incide sull'ART 1 punti 3 e 4, oltre alle normali garanzie già previste dalle leggi in vigore, sino ad un massimo di tre (3) anni.
4. 7 Ogni anno lavorativo, nel quale il lavoratore abbia dovuto svolgere turni notturni, è da considerarsi come “lavoratore in turno usurante”ed ha diritto, oltre a quelli previsti dal punto 3. 2, a 8 settimane di contributi pagati in aggiunta alle 52 previste, dette settimane devono essere conteggiate senza il bisogno che siano realmente pagate ne dal lavoratore ne dal datore di lavoro ne da nessun altro, detta agevolazione incide sia sul punto 3 che sul punto 4 dell'ART 1.
4. 8 Il lavoro in ambito militare e di polizia, come da ART, 3 punto 3, prevede le stesse agevolazioni del lavoro usurante come al punto 4. 6 ed in più prevede che ogni 52 settimane lavorate l'età pensionistica standard, si abbassi di un periodo pari a quello aggiuntivo sempre dell' ART 4. 6 cioè di 8 mesi, l'età pensionistica standard, viene calcolata tramite la media dei due valori, cui al punto 1 art. 1, detto lavoro è esentato dal rispettare l'ART 1 punti 1 - 2 e 4 ma non il punto 3.
ART 5
5. 1, I benefici contenuti negli art 4. 4, 4. 5, 4. 6 e 4. 7, non possono, nel loro
insieme superare i 5(cinque) anni di “benefit”
5. 2 I lavoratori di cui al punto 4. 8, oltre ai 5 anni di benefit degli altri
lavoratori, possono contare anche su una identica riduzione dell'età pensionistica, come ulteriore “benefit”, sempre di 5 anni e non oltre.
Da: Andrea Cannelli
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