Nuova Segnalazione LACUNA NELLA NORMA su dichiarazione in Italia di redditi francesi
Messaggio per Mario Draghi
Mercoledì 10 febbraio 2021 12:43:21
Ravvisata parziale doppia imposizione e perdita agevolazione abitazione principale. RICHIESTA VERIFICA E MODIFICA
Ill. mo Dr. Draghi
La sottoscritta Bracco Paola Tersilla Caterina, codice fiscale -------, residente in Cairo Montenotte (SV), via ------- n. 29, Cell. 333------- E-mail -------, in qualità di contribuente italiana ed in relazione alla Dichiarazione dei Redditi-Modello Persone Fisiche – Quadri CE1–CE4-RN1-RN4-RN5-RN29 su reddito per immobile locato in Francia ed alla Convenzione contro le doppie imposizioni del 07/01/1992 n. 20 tra Italia e Francia, ha ravvisato l’esistenza di un dubbio interpretativo o meglio di un’inesattezza sull’applicazione di una norma tributaria.
A fronte di quanto positivamente ricevuto dal Ministero delle Finanze Dipartimento delle Finanze Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale Ufficio IV dopo la presente segnalazione, se ne ritiene corretto anche l’invio a questo Ufficio.
Da una verifica delle proprie Dichiarazione dei Redditi-Modello Unico-Quadro CE1–CE4- RN1-RN4-RN5-RN29, ecc., si ravvisa la convinzione che nelle istruzioni delle dichiarazioni e nella relativa norma, non si contempli il caso che si va ad esporre e permanga una lacuna, un'omissione poiché questa problematica non è mai stata rilevata e/o considerata.
La direttiva fa riferimento a reddito estero, ma non vi è distinguo tra reddito estero con convenzione contro le doppie imposizioni e reddito estero senza convenzione, due tipologie di reddito estero completamente differenti.
Infatti, se in dichiarazione si aggiunge al reddito complessivo RN1 col. 5 anche il reddito francese, il reddito francese viene nuovamente tassato sia per l’irpef che per le addizionali Irpef alla percentuale di tassazione italiana.
Riportando poi il risultato del reddito complessivo RN1 col. 5 nel quadro CE col. 5 e, seguendo le istruzioni, si procede al calcolo del credito d’imposta estera (reddito estero: reddito complessivo x imposta italiana netta), ma si ottiene solo un parziale credito d'imposta estera su imposta italiana Irpef scaturita e nessun credito d'imposta estera su addizionali italiane Irpef scaturite.
Poiché è palesemente concesso detrarre SOLO UNA PARTE delle tasse già pagate in Francia commisurate al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo e NON A TOTALE copertura della tassazione del reddito francese scaturito in Italia, il contribuente è ingiustamente obbligato a pagare nuovamente altre tasse su un reddito estero già ampiamente tassato nello Stato in cui l'immobile è situato e nonostante sia in vigore la Convenzione n. 20 del 07/01/1992.
Pertanto ne consegue un'ulteriore parziale doppia tassazione italiana a cui viene aggiunta la tassazione conseguita dalle addizionali Irpef su un reddito non italiano.
Si evidenzia che la tassazione francese copre ampiamente la tassazione italiana. Si evidenzia che nel Quadro RL12-19 viene regolarmente dichiarato il reddito scaturito dalla dichiarazione francese.
Si ritiene manifesta una palese PARZIALE DOPPIA IMPOSIZIONE che viene meno all'applicazione delle disposizioni della convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni e/o che fa perdere al contribuente il beneficio della franchigia sull'abitazione principale riconosciuto per Legge e si ritiene sussista un errore nella normativa vigente rapportata alla convenzione contro le doppie imposizioni.
A dimostrazione di quanto sostenuto si allega la simulazione A con reddito Francia, con abitazione principale e cedolare secca.
Da questa semplice simulazione si evince il CHIARO risultato di una parziale doppia imposizione su Irpef ed addizionali Irpef su reddito francese e/o perdita beneficio franchigia sull'abitazione principale.
Infatti solo con un reddito di cedolare secca, abitazione principale e reddito Francia, essendo, la cedolare secca tassata a parte, l'abitazione principale esente e il reddito francese già tassato in Francia, tale simulazione dovrebbe dare come risultato ZERO, invece il risultato è un'ulteriore tassazione italiana sul reddito francese, che che si reputa non corretta.
Tale ulteriore tassazione in Italia sul reddito francese sarebbe ampiamente coperta dalla tassazione avuta in Francia, se quest’ultima fosse correttamente concesso imputarla a totale copertura della conseguente tassazione italiana.
E seguendo la normativa vigente, semplicemente con un reddito di cedolare secca, abitazione principale e reddito Francia, il contribuente PERDE L'AGEVOLAZIONE PREVISTA PER LEGGE SULLA DEDUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE/BENEFICIO FRANCHIGIA SULLA PRIMA CASA (articolo 10, comma 3-bis, del TUIR che cita: “”DEDUZIONE INTEGRALE del reddito. Quindi nessuna tassazione di Irpef e addizionali per l’abitazione principale e le sue pertinenze).
E’ stato rilevato che, se eventualmente a questi redditi se ne aggiungessero altri con deduzioni e detrazioni, il problema verrebbe visivamente celato, assorbito dai calcoli più complessi, ma permarrebbe a tutti gli effetti.
Si ravvisa la convinzione che sia più corretta un'applicazione simile alla patrimoniale su immobili esteri quadro RW1, e precisamente: compensando tutta l’imposta irpef, addizionali comprese, con quanto già pagato in Francia. In caso di differenza negativa il contribuente NON va a rimborso, in caso di differenza positiva il contribuente è obbligato al pagamento del saldo.
Oppure, un iter simile alla tassazione/dichiarazione della cedolare secca risolverebbe il problema della parziale doppia imposizione sui redditi esteri e/o della parziale perdita della deduzione sull'abitazione principale, naturalmente andando sempre per differenza con quanto pagato in Francia. In caso di risultato di maggior tassazione dovuta in Italia il contribuente è obbligato a pagare il disavanzo, al contrario se il risultato è una minor tassazione dovuta in Italia, per quanto pagato in più in Francia il contribuente non va a rimborso. Tale sistema non andrebbe così ad incidere sulla deduzione prima casa e sulla tassazione dei redditi italiani
Per questo motivo si ravvisa l’esistenza delle condizioni di obiettiva incertezza e si ritiene vi sia una lacuna e/o una situazione non contemplata nella norma che deve essere correttamente modificata e/o rettificata e/o integrata.
Si comprende che la norma reciti in tal senso, ma se la norma contiene un'inesattezza, un'imprecisione, si ritiene equo che la stessa venga rivista/rettificata.
Si concorda nel pagare le tasse ma pagarle in Francia e ripagarle in parte in Italia nonostante una convenzione e/o perdere l'esenzione/beneficio della franchigia per l'abitazione principale che spetta per Legge non lo si reputa corretto e lo si ritiene DISCRIMINATORIO/lesivo.
Si è preventivamente contattato il Call Center dell'Agenzia delle Entrate e un operatore, dopo aver studiato minuziosamente il problema, ha confermato le sopra esposte deduzioni ed ha consigliato di interpellare il "Ministero dell'Economia e di far dare evidenza tramite i giornali" mentre il Direttore dell'Ufficio Territoriale di Savona, a cui ci si è rivolti, dopo attenta verifica, ha convalidato questa esposizione ed ha espresso parere affermativo sull'effettiva esistenza di un problema e per la precisione che "qualcosa non va" nella modalità di calcolo della dichiarazione dei redditi inerente la tassazione ed il relativo credito d'imposta sui redditi esteri così come le istruzioni ufficiali obbligano a fare. Parrebbe che il quesito presentato non sia mai stato evidenziato e/o considerato dal dicastero di riferimento.
Per questo motivo ci si rivolge a Voi a sostegno ed aiuto affinché possiate chiarire se l'affermazione è corretta e nell'evenienza a risolvere il dilemma.
E' stato posto il quesito anche all'Agenzia delle Entrate di Genova ed inviato Istanza di Interpello Ordinario.
Si chiede pertanto, cortesemente, il Vs. intervento ed una Vs. verifica su quanto sopra descritto ed un repentino adeguamento della norma o avere un’esauriente e semplice spiegazione del motivo per il quale a fronte di un reddito di cedolare, abitazione principale e Francia, il cui risultato dovrebbe essere a Zero, il contribuente deve essere ulteriormente tassato sia per l’Irpef sia per le addizionali, nonostante la Convenzione contro le doppie imposizioni e le tasse francesi pagate siano di molto maggiori e/o perdere l’esenzione prima casa.
Si è a conoscenza dell'art. 165 del TUIR e dell'art. 15 del D. Lgs 147/2015, ma si ritiene permanga sempre una differenza tra tassazione su reddito estero con e senza convenzione, in caso contrario anche le convenzioni non avrebbero ragione di esistere.
Si pone in evidenza che l'art. 6 della Convenzione n. 20 del 07/01/1992 recita: "I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono imponibili nello Stato in cui detti beni sono situati. ".
Pertanto si ritiene permanga una lacuna/omissione/dimenticanza nella norma/convenzione perché nell'art. 24 si legge che: mentre per i residenti in Francia con redditi immobiliari italiani l'imposta francese è calcolata deducendo un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta sul patrimonio pagata in Italia e detto credito non può tuttavia eccedere l'imposta francese afferente gli elementi del patrimonio imponibile in Italia, per i residenti in Italia con redditi immobiliari francesi, si deve dedurre dalle imposte calcolate, l'imposta sui redditi pagata in Francia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. e NON PARI ALL'AMMONTARE DELLA RELATIVA IMPOSTA ITALIANA.
Questa differenza ritenuta non equa, genera conseguentemente una parziale doppia imposizione in Italia mentre l'art. 24 della Convenzione stessa recita: "Disposizioni per eliminare le doppie imposizioni". In realtà la doppia imposizione viene eliminata totalmente in Francia, mentre solo parzialmente in Italia.
Questa discordanza fa anche/o perdere parzialmente al contribuente L'AGEVOLAZIONE PREVISTA PER LEGGE SULLA DEDUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE/BENEFICIO FRANCHIGIA SULLA PRIMA CASA (articolo 10, comma 3-bis, del TUIR che cita:
“”DEDUZIONE INTEGRALE del reddito. Quindi nessuna tassazione di Irpef e addizionali per l’abitazione principale e le sue pertinenze). ””
Si concorda nel pagare le tasse ma pagarle in Francia e ripagarle in parte in Italia nonostante una convenzione che è affermato sia contro le doppie imposizioni mentre per l'Italia risulta invece essere solamente in parte contro le doppie imposizioni, e/o fa perdere l'esenzione/beneficio della franchigia per l'abitazione principale che spetta per Legge a tutti i contribuenti italiani, non lo si reputa corretto e lo si ritiene altamente DISCRIMINATORIO.
Le semplici simulazioni A e AAA allegate per semplificazione sono un chiaro esempio di parziale doppia imposizione e/o perdita parziale esenzione prima casa.
Nel caso quanto esposto, lo si ritenga errato, anche in base alle simulazioni allegate, si chiede gentilmente di avere un’esauriente e chiara spiegazione del motivo per il quale: "a fronte di un reddito di cedolare, abitazione principale e Francia, il cui risultato dovrebbe essere a Zero, il contribuente deve essere ulteriormente tassato sia per l’Irpef sia per le addizionali, nonostante le tasse francesi pagate siano di molto maggiori e/o perdere l’esenzione prima casa.
Mentre a fronte di un reddito di cedolare, SENZA abitazione principale e CON reddito Francia, stranamente ??? !!! il contribuente non viene ulteriormente tassato per l’irpef ma unicamente per le addizionali. "
Si fa ulteriormente presente che i proventi del proprio reddito francese, vengono versati sul conto in Italia, portando un ulteriore guadagno all'Italia e non al contrario.
Si riteneva, come anche sempre confermato dai consulenti fiscali, che la disciplina applicata al caso prospettato fosse unicamente in funzione dichiarativa di un reddito estero ed eventualmente se la tassazione estera non avesse coperto integralmente quella italiana, si dovesse, solo in quel caso, effettuare il pagamento della differenza. E non che fosse in funzione di un'ulteriore parziale tassazione e/o della perdita di un beneficio sulla prima casa che per Legge tutti gli italiani hanno diritto.
Non lo si comprende e non ci si riesce a dare un'equa, concreta spiegazione tanto meno supportata da una simulazione a convalida.
Perdoni la perseveranza, ma avendo ora rilevato questa anomalia che si ritiene ingiusta, si cerca di fare quanto possibile perché venga presa in considerazione e riformulata. Si è consci della norma ma non si reputa corretto dover ripagare delle tasse già ampiamente pagate in Francia, tanto più che a chiunque si chieda, viene risposto, per erronea convinzione, che "se paghi in Francia nulla paghi in Italia".
Non si ritiene che il procedimento debba avere la funzione di riequilibrare gli effetti dei diversi regimi fiscali, bensì questo meccanismo dovrebbe permettere una giusta attribuzione della tassazione contro la totale doppia imposizione.
Alla luce di quanto esposto, si chiede cortesemente il Suo intervento e una revisione della normativa/Convenzione/disposizioni.
Nonostante numerose ricerche ed approfondimenti, non si è riscontrato in nessun documento una qualsiasi annotazione/indicazione per il Contribuente Italiano, dove lo si informa giustamente ed io modo chiaro ed esaustivo che, nonostante in Francia sia soggetto ad un'elevata tassazione, in Italia sui medesimi proventi, in base al meccanismo proporzionale dei redditi ripaga una parte di tasse e/o perde ingiustamente il beneficio parziale sull'abitazione principale, nonostante una convenzione denominata "Contro le doppie imposizioni".
Si comprende che il problema, anche se per la scrivente e per moltissimi altri contribuenti è rilevante/fondamentale, è solo un granello rapportato alle questioni nazionali esistenti, ma si ritiene di essere soggetta ad un lesivo trattamento discriminatorio, e si chiede umilmente si faccia chiarezza e rettifica per equità, giustizia e correttezza.
Oltretutto essendo da tempo disoccupata è maggiormente gravoso far fronte ad una tassazione se non dovuta e/o perdere l'esenzione anche se parziale sulla prima casa.
Si è certi che comprenderà la situazione.
Ci si augura vivamente che l'Ufficio Legislativo Finanze possa dar corso a breve ad un mirato intervento risolutivo per porre rimedio/sanare questa problematica che allo stato attuale si ritiene sia discriminatoria, lesiva ed ingiusta.
Si coglie l'occasione per inviare per conoscenza la risposta, arrivata dall'Agenzia delle Entrate all’Istanza di Interpello, la quale conferma la correttezza della procedura secondo le attuali disposizioni e la correttezza delle rilevazioni della sottoscritta. Prende atto che dall'applicazione della norma in commento, sia sui redditi esteri che sull'abitazione principale, possono derivare effetti fiscalmente penalizzanti in capo ai soggetti Irpef che solo un mirato intervento legislativo può risolvere ed è in linea con quanto dichiarato dal Ministero delle Finanze Dipartimento delle Finanze Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale Ufficio IV il 25/07/18 a mezzo Pec., di cui si allega copia. Auspica che la prospettata sollecitazione dell'autorità politica da parte del M. E. F. possa porre rimedio alla problematica esaminata.
Lo scorso gennaio 2019 il Dr. Spalletta del Mef mi ha comunicato di aver provveduto a rifinire la norma correttiva e a corredarla della relativa relazione illustrativa e della relazione tecnica, contenente la stima degli effetti sui conti pubblici e successivamente ha inviato il tutto all’Ufficio Legislativo Finanze, al fine di verificare la possibilità di inserire la disposizione in sede di conversione del decreto legge fiscale, ovvero nella legge di bilancio ma purtroppo, la parte politica non ha ritenuto di inserire l’intervento tra quelli costituenti priorità da risolvere con la manovra di bilancio.
A giugno 2019 sempre il Dr. Spalletta mi ha ribadito che il Suo ufficio aveva già fornito da tempo gli elementi istruttori di competenza mentre a ottobre 2019 mi informa che stavano predisponendo il pacchetto delle norme proposte per la sessione di bilancio e che avrebbero inserito nel pacchetto anche la norma predisposta sulla base della mia segnalazione per essere sottoposta alla valutazione della parte politica. Ma a dicembre 2019 purtroppo mi comunica che la norma che mi sta a cuore non è stata inserita tra le priorità politiche ma suggerisce di attendere cosa succederà nel corso dei lavori parlamentari per la conversione del ddl bilancio.
Da allora non ho avuto più ragguagli dal Dr. Spalletta nonostante le mie richieste.
Il 24-09-20 ho ricevuto la telefonata del Capo Divisione Contribuenti Dr. Mario Cersosimo dell'Agenzia delle Entrate di Roma a seguito mia mail al Dr. Ernesto Maria Ruffini e mi ha manifestato il Suo interessamento alla risoluzione della mia segnalazione.
In data 27-06-18 inviato raccomandata r. r. al Ministro Economia e Finanza Giovanni Tria
In data 25-09-20 inviato raccomandata r. r. al Ministro Economia e Finanza Roberto Gualtieri
Mi auguro vivamente che quest'anno possa essere presa in seria considerazione tra le priorità fiscali del nostro paese utilizzando anche lo strumento del Recovery Fund e di questo mi affido a Lei.
Sono stata altresì informata che in data 17-01-19 è stata presentata dall’On. Dario Bond al MEF un'Interrogazione a risposta orale n. 3-00442, ma anche su questa, al momento non ci sono stati sviluppi.
La mia segnalazione è stata pubblicata sul Sole 24 Ore del 12-09-18 in prima pagina della sezione Norme e Tributi e sul Secolo XIX del 13-09-18 e su altri quotidiani. Sono stata contattata da Aska News e da Striscia la Notizia.
In fiduciosa attesa di notizie e a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, si ringrazia per l'attenzione e si porgono cordiali saluti.
Bracco Paola tel. 333------- 18-01-21
Ill. mo Dr. Draghi
La sottoscritta Bracco Paola Tersilla Caterina, codice fiscale -------, residente in Cairo Montenotte (SV), via ------- n. 29, Cell. 333------- E-mail -------, in qualità di contribuente italiana ed in relazione alla Dichiarazione dei Redditi-Modello Persone Fisiche – Quadri CE1–CE4-RN1-RN4-RN5-RN29 su reddito per immobile locato in Francia ed alla Convenzione contro le doppie imposizioni del 07/01/1992 n. 20 tra Italia e Francia, ha ravvisato l’esistenza di un dubbio interpretativo o meglio di un’inesattezza sull’applicazione di una norma tributaria.
A fronte di quanto positivamente ricevuto dal Ministero delle Finanze Dipartimento delle Finanze Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale Ufficio IV dopo la presente segnalazione, se ne ritiene corretto anche l’invio a questo Ufficio.
Da una verifica delle proprie Dichiarazione dei Redditi-Modello Unico-Quadro CE1–CE4- RN1-RN4-RN5-RN29, ecc., si ravvisa la convinzione che nelle istruzioni delle dichiarazioni e nella relativa norma, non si contempli il caso che si va ad esporre e permanga una lacuna, un'omissione poiché questa problematica non è mai stata rilevata e/o considerata.
La direttiva fa riferimento a reddito estero, ma non vi è distinguo tra reddito estero con convenzione contro le doppie imposizioni e reddito estero senza convenzione, due tipologie di reddito estero completamente differenti.
Infatti, se in dichiarazione si aggiunge al reddito complessivo RN1 col. 5 anche il reddito francese, il reddito francese viene nuovamente tassato sia per l’irpef che per le addizionali Irpef alla percentuale di tassazione italiana.
Riportando poi il risultato del reddito complessivo RN1 col. 5 nel quadro CE col. 5 e, seguendo le istruzioni, si procede al calcolo del credito d’imposta estera (reddito estero: reddito complessivo x imposta italiana netta), ma si ottiene solo un parziale credito d'imposta estera su imposta italiana Irpef scaturita e nessun credito d'imposta estera su addizionali italiane Irpef scaturite.
Poiché è palesemente concesso detrarre SOLO UNA PARTE delle tasse già pagate in Francia commisurate al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo e NON A TOTALE copertura della tassazione del reddito francese scaturito in Italia, il contribuente è ingiustamente obbligato a pagare nuovamente altre tasse su un reddito estero già ampiamente tassato nello Stato in cui l'immobile è situato e nonostante sia in vigore la Convenzione n. 20 del 07/01/1992.
Pertanto ne consegue un'ulteriore parziale doppia tassazione italiana a cui viene aggiunta la tassazione conseguita dalle addizionali Irpef su un reddito non italiano.
Si evidenzia che la tassazione francese copre ampiamente la tassazione italiana. Si evidenzia che nel Quadro RL12-19 viene regolarmente dichiarato il reddito scaturito dalla dichiarazione francese.
Si ritiene manifesta una palese PARZIALE DOPPIA IMPOSIZIONE che viene meno all'applicazione delle disposizioni della convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni e/o che fa perdere al contribuente il beneficio della franchigia sull'abitazione principale riconosciuto per Legge e si ritiene sussista un errore nella normativa vigente rapportata alla convenzione contro le doppie imposizioni.
A dimostrazione di quanto sostenuto si allega la simulazione A con reddito Francia, con abitazione principale e cedolare secca.
Da questa semplice simulazione si evince il CHIARO risultato di una parziale doppia imposizione su Irpef ed addizionali Irpef su reddito francese e/o perdita beneficio franchigia sull'abitazione principale.
Infatti solo con un reddito di cedolare secca, abitazione principale e reddito Francia, essendo, la cedolare secca tassata a parte, l'abitazione principale esente e il reddito francese già tassato in Francia, tale simulazione dovrebbe dare come risultato ZERO, invece il risultato è un'ulteriore tassazione italiana sul reddito francese, che che si reputa non corretta.
Tale ulteriore tassazione in Italia sul reddito francese sarebbe ampiamente coperta dalla tassazione avuta in Francia, se quest’ultima fosse correttamente concesso imputarla a totale copertura della conseguente tassazione italiana.
E seguendo la normativa vigente, semplicemente con un reddito di cedolare secca, abitazione principale e reddito Francia, il contribuente PERDE L'AGEVOLAZIONE PREVISTA PER LEGGE SULLA DEDUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE/BENEFICIO FRANCHIGIA SULLA PRIMA CASA (articolo 10, comma 3-bis, del TUIR che cita: “”DEDUZIONE INTEGRALE del reddito. Quindi nessuna tassazione di Irpef e addizionali per l’abitazione principale e le sue pertinenze).
E’ stato rilevato che, se eventualmente a questi redditi se ne aggiungessero altri con deduzioni e detrazioni, il problema verrebbe visivamente celato, assorbito dai calcoli più complessi, ma permarrebbe a tutti gli effetti.
Si ravvisa la convinzione che sia più corretta un'applicazione simile alla patrimoniale su immobili esteri quadro RW1, e precisamente: compensando tutta l’imposta irpef, addizionali comprese, con quanto già pagato in Francia. In caso di differenza negativa il contribuente NON va a rimborso, in caso di differenza positiva il contribuente è obbligato al pagamento del saldo.
Oppure, un iter simile alla tassazione/dichiarazione della cedolare secca risolverebbe il problema della parziale doppia imposizione sui redditi esteri e/o della parziale perdita della deduzione sull'abitazione principale, naturalmente andando sempre per differenza con quanto pagato in Francia. In caso di risultato di maggior tassazione dovuta in Italia il contribuente è obbligato a pagare il disavanzo, al contrario se il risultato è una minor tassazione dovuta in Italia, per quanto pagato in più in Francia il contribuente non va a rimborso. Tale sistema non andrebbe così ad incidere sulla deduzione prima casa e sulla tassazione dei redditi italiani
Per questo motivo si ravvisa l’esistenza delle condizioni di obiettiva incertezza e si ritiene vi sia una lacuna e/o una situazione non contemplata nella norma che deve essere correttamente modificata e/o rettificata e/o integrata.
Si comprende che la norma reciti in tal senso, ma se la norma contiene un'inesattezza, un'imprecisione, si ritiene equo che la stessa venga rivista/rettificata.
Si concorda nel pagare le tasse ma pagarle in Francia e ripagarle in parte in Italia nonostante una convenzione e/o perdere l'esenzione/beneficio della franchigia per l'abitazione principale che spetta per Legge non lo si reputa corretto e lo si ritiene DISCRIMINATORIO/lesivo.
Si è preventivamente contattato il Call Center dell'Agenzia delle Entrate e un operatore, dopo aver studiato minuziosamente il problema, ha confermato le sopra esposte deduzioni ed ha consigliato di interpellare il "Ministero dell'Economia e di far dare evidenza tramite i giornali" mentre il Direttore dell'Ufficio Territoriale di Savona, a cui ci si è rivolti, dopo attenta verifica, ha convalidato questa esposizione ed ha espresso parere affermativo sull'effettiva esistenza di un problema e per la precisione che "qualcosa non va" nella modalità di calcolo della dichiarazione dei redditi inerente la tassazione ed il relativo credito d'imposta sui redditi esteri così come le istruzioni ufficiali obbligano a fare. Parrebbe che il quesito presentato non sia mai stato evidenziato e/o considerato dal dicastero di riferimento.
Per questo motivo ci si rivolge a Voi a sostegno ed aiuto affinché possiate chiarire se l'affermazione è corretta e nell'evenienza a risolvere il dilemma.
E' stato posto il quesito anche all'Agenzia delle Entrate di Genova ed inviato Istanza di Interpello Ordinario.
Si chiede pertanto, cortesemente, il Vs. intervento ed una Vs. verifica su quanto sopra descritto ed un repentino adeguamento della norma o avere un’esauriente e semplice spiegazione del motivo per il quale a fronte di un reddito di cedolare, abitazione principale e Francia, il cui risultato dovrebbe essere a Zero, il contribuente deve essere ulteriormente tassato sia per l’Irpef sia per le addizionali, nonostante la Convenzione contro le doppie imposizioni e le tasse francesi pagate siano di molto maggiori e/o perdere l’esenzione prima casa.
Si è a conoscenza dell'art. 165 del TUIR e dell'art. 15 del D. Lgs 147/2015, ma si ritiene permanga sempre una differenza tra tassazione su reddito estero con e senza convenzione, in caso contrario anche le convenzioni non avrebbero ragione di esistere.
Si pone in evidenza che l'art. 6 della Convenzione n. 20 del 07/01/1992 recita: "I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono imponibili nello Stato in cui detti beni sono situati. ".
Pertanto si ritiene permanga una lacuna/omissione/dimenticanza nella norma/convenzione perché nell'art. 24 si legge che: mentre per i residenti in Francia con redditi immobiliari italiani l'imposta francese è calcolata deducendo un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta sul patrimonio pagata in Italia e detto credito non può tuttavia eccedere l'imposta francese afferente gli elementi del patrimonio imponibile in Italia, per i residenti in Italia con redditi immobiliari francesi, si deve dedurre dalle imposte calcolate, l'imposta sui redditi pagata in Francia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. e NON PARI ALL'AMMONTARE DELLA RELATIVA IMPOSTA ITALIANA.
Questa differenza ritenuta non equa, genera conseguentemente una parziale doppia imposizione in Italia mentre l'art. 24 della Convenzione stessa recita: "Disposizioni per eliminare le doppie imposizioni". In realtà la doppia imposizione viene eliminata totalmente in Francia, mentre solo parzialmente in Italia.
Questa discordanza fa anche/o perdere parzialmente al contribuente L'AGEVOLAZIONE PREVISTA PER LEGGE SULLA DEDUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE/BENEFICIO FRANCHIGIA SULLA PRIMA CASA (articolo 10, comma 3-bis, del TUIR che cita:
“”DEDUZIONE INTEGRALE del reddito. Quindi nessuna tassazione di Irpef e addizionali per l’abitazione principale e le sue pertinenze). ””
Si concorda nel pagare le tasse ma pagarle in Francia e ripagarle in parte in Italia nonostante una convenzione che è affermato sia contro le doppie imposizioni mentre per l'Italia risulta invece essere solamente in parte contro le doppie imposizioni, e/o fa perdere l'esenzione/beneficio della franchigia per l'abitazione principale che spetta per Legge a tutti i contribuenti italiani, non lo si reputa corretto e lo si ritiene altamente DISCRIMINATORIO.
Le semplici simulazioni A e AAA allegate per semplificazione sono un chiaro esempio di parziale doppia imposizione e/o perdita parziale esenzione prima casa.
Nel caso quanto esposto, lo si ritenga errato, anche in base alle simulazioni allegate, si chiede gentilmente di avere un’esauriente e chiara spiegazione del motivo per il quale: "a fronte di un reddito di cedolare, abitazione principale e Francia, il cui risultato dovrebbe essere a Zero, il contribuente deve essere ulteriormente tassato sia per l’Irpef sia per le addizionali, nonostante le tasse francesi pagate siano di molto maggiori e/o perdere l’esenzione prima casa.
Mentre a fronte di un reddito di cedolare, SENZA abitazione principale e CON reddito Francia, stranamente ??? !!! il contribuente non viene ulteriormente tassato per l’irpef ma unicamente per le addizionali. "
Si fa ulteriormente presente che i proventi del proprio reddito francese, vengono versati sul conto in Italia, portando un ulteriore guadagno all'Italia e non al contrario.
Si riteneva, come anche sempre confermato dai consulenti fiscali, che la disciplina applicata al caso prospettato fosse unicamente in funzione dichiarativa di un reddito estero ed eventualmente se la tassazione estera non avesse coperto integralmente quella italiana, si dovesse, solo in quel caso, effettuare il pagamento della differenza. E non che fosse in funzione di un'ulteriore parziale tassazione e/o della perdita di un beneficio sulla prima casa che per Legge tutti gli italiani hanno diritto.
Non lo si comprende e non ci si riesce a dare un'equa, concreta spiegazione tanto meno supportata da una simulazione a convalida.
Perdoni la perseveranza, ma avendo ora rilevato questa anomalia che si ritiene ingiusta, si cerca di fare quanto possibile perché venga presa in considerazione e riformulata. Si è consci della norma ma non si reputa corretto dover ripagare delle tasse già ampiamente pagate in Francia, tanto più che a chiunque si chieda, viene risposto, per erronea convinzione, che "se paghi in Francia nulla paghi in Italia".
Non si ritiene che il procedimento debba avere la funzione di riequilibrare gli effetti dei diversi regimi fiscali, bensì questo meccanismo dovrebbe permettere una giusta attribuzione della tassazione contro la totale doppia imposizione.
Alla luce di quanto esposto, si chiede cortesemente il Suo intervento e una revisione della normativa/Convenzione/disposizioni.
Nonostante numerose ricerche ed approfondimenti, non si è riscontrato in nessun documento una qualsiasi annotazione/indicazione per il Contribuente Italiano, dove lo si informa giustamente ed io modo chiaro ed esaustivo che, nonostante in Francia sia soggetto ad un'elevata tassazione, in Italia sui medesimi proventi, in base al meccanismo proporzionale dei redditi ripaga una parte di tasse e/o perde ingiustamente il beneficio parziale sull'abitazione principale, nonostante una convenzione denominata "Contro le doppie imposizioni".
Si comprende che il problema, anche se per la scrivente e per moltissimi altri contribuenti è rilevante/fondamentale, è solo un granello rapportato alle questioni nazionali esistenti, ma si ritiene di essere soggetta ad un lesivo trattamento discriminatorio, e si chiede umilmente si faccia chiarezza e rettifica per equità, giustizia e correttezza.
Oltretutto essendo da tempo disoccupata è maggiormente gravoso far fronte ad una tassazione se non dovuta e/o perdere l'esenzione anche se parziale sulla prima casa.
Si è certi che comprenderà la situazione.
Ci si augura vivamente che l'Ufficio Legislativo Finanze possa dar corso a breve ad un mirato intervento risolutivo per porre rimedio/sanare questa problematica che allo stato attuale si ritiene sia discriminatoria, lesiva ed ingiusta.
Si coglie l'occasione per inviare per conoscenza la risposta, arrivata dall'Agenzia delle Entrate all’Istanza di Interpello, la quale conferma la correttezza della procedura secondo le attuali disposizioni e la correttezza delle rilevazioni della sottoscritta. Prende atto che dall'applicazione della norma in commento, sia sui redditi esteri che sull'abitazione principale, possono derivare effetti fiscalmente penalizzanti in capo ai soggetti Irpef che solo un mirato intervento legislativo può risolvere ed è in linea con quanto dichiarato dal Ministero delle Finanze Dipartimento delle Finanze Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale Ufficio IV il 25/07/18 a mezzo Pec., di cui si allega copia. Auspica che la prospettata sollecitazione dell'autorità politica da parte del M. E. F. possa porre rimedio alla problematica esaminata.
Lo scorso gennaio 2019 il Dr. Spalletta del Mef mi ha comunicato di aver provveduto a rifinire la norma correttiva e a corredarla della relativa relazione illustrativa e della relazione tecnica, contenente la stima degli effetti sui conti pubblici e successivamente ha inviato il tutto all’Ufficio Legislativo Finanze, al fine di verificare la possibilità di inserire la disposizione in sede di conversione del decreto legge fiscale, ovvero nella legge di bilancio ma purtroppo, la parte politica non ha ritenuto di inserire l’intervento tra quelli costituenti priorità da risolvere con la manovra di bilancio.
A giugno 2019 sempre il Dr. Spalletta mi ha ribadito che il Suo ufficio aveva già fornito da tempo gli elementi istruttori di competenza mentre a ottobre 2019 mi informa che stavano predisponendo il pacchetto delle norme proposte per la sessione di bilancio e che avrebbero inserito nel pacchetto anche la norma predisposta sulla base della mia segnalazione per essere sottoposta alla valutazione della parte politica. Ma a dicembre 2019 purtroppo mi comunica che la norma che mi sta a cuore non è stata inserita tra le priorità politiche ma suggerisce di attendere cosa succederà nel corso dei lavori parlamentari per la conversione del ddl bilancio.
Da allora non ho avuto più ragguagli dal Dr. Spalletta nonostante le mie richieste.
Il 24-09-20 ho ricevuto la telefonata del Capo Divisione Contribuenti Dr. Mario Cersosimo dell'Agenzia delle Entrate di Roma a seguito mia mail al Dr. Ernesto Maria Ruffini e mi ha manifestato il Suo interessamento alla risoluzione della mia segnalazione.
In data 27-06-18 inviato raccomandata r. r. al Ministro Economia e Finanza Giovanni Tria
In data 25-09-20 inviato raccomandata r. r. al Ministro Economia e Finanza Roberto Gualtieri
Mi auguro vivamente che quest'anno possa essere presa in seria considerazione tra le priorità fiscali del nostro paese utilizzando anche lo strumento del Recovery Fund e di questo mi affido a Lei.
Sono stata altresì informata che in data 17-01-19 è stata presentata dall’On. Dario Bond al MEF un'Interrogazione a risposta orale n. 3-00442, ma anche su questa, al momento non ci sono stati sviluppi.
La mia segnalazione è stata pubblicata sul Sole 24 Ore del 12-09-18 in prima pagina della sezione Norme e Tributi e sul Secolo XIX del 13-09-18 e su altri quotidiani. Sono stata contattata da Aska News e da Striscia la Notizia.
In fiduciosa attesa di notizie e a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, si ringrazia per l'attenzione e si porgono cordiali saluti.
Bracco Paola tel. 333------- 18-01-21
Da: Paola Bracco
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