Riforma dello Sport - Necessità di modifiche
Messaggio per Matteo Salvini
Martedì 31 agosto 2021 12:28:49
Buongiorno Matteo,
Desidero portare alla tua cortese attenzione quanto segue:
Gli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 36 del 28/02/2021 di riforma dello Sport prevedono delle aliquote contributive e un’imposizione fiscale sul rapporto di lavoro sportivo dilettantistico che non tengono conto della specificità di detto rapporto di lavoro, specificità che era stata invece evidenziata nei criteri e principi direttivi della Legge delega n. 86 dell’8 agosto 2019.
Ove gli articoli 35 e 36 del suddetto decreto legislativo non venissero adeguatamente modificati, la stragrande maggioranza delle ASD/SSD non sarebbero certamente in grado di sostenere l’elevato incremento del costo del lavoro, con le immaginabili ripercussioni anche sui lavoratori sportivi.
Ciò premesso, desidero esporti la seguente proposta di modifica sulle misure contributive e fiscali da applicarsi ai rapporti di lavoro sportivo dilettantistico.
TRATTAMENTO FISCALE
I compensi complessivamente percepiti nell’anno d’imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile fino ad un importo di 10. 000 euro;
Sui compensi complessivamente percepiti nell’anno d’imposta eccedenti i 10. 000 euro e fino a 30. 000 euro è operata una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sostitutiva con aliquota del 10%;
Sui compensi complessivamente percepiti nell’anno d’imposta eccedenti i 30. 000 euro è operata una ritenuta alla fonte a titolo di acconto d’imposta pari al 23% oltre alle addizionali regionale e comunale.
Osservazione: tenuto conto delle finalità sociali connesse con la pratica sportiva dilettantistica, il sistema di tassazione esposto appare più che congruo considerando che per le partite IVA con regime forfettario è prevista un’unica aliquota del 5% (sul reddito imponibile) fino ad un fatturato 65. 000 euro per i primi 5 anni di attività e, successivamente un’unica aliquota del 15%.
Inoltre sarebbe anche assicurata una certa gradualità dell’imposizione fiscale.
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
I compensi complessivamente percepiti nell’anno d’imposta sono assoggettati ad un’aliquota contributiva del 10% di cui 1/3 a carico del collaboratore sportivo e 2/3 a carico della A. S. D. /S. S. D.
I contributi previdenziali a carico del collaboratore sportivo sono deducibili dall’imponibile fiscale.
Osservazione: tenuto conto delle finalità sociali connesse con la pratica sportiva dilettantistica, il sistema di tassazione esposto appare più che congruo considerando che le Casse di previdenza private delle professioni ordinistiche prevedono in media un’aliquota contributiva del 15% e un’aliquota ridotta per i primi anni di attività.
Spero di poter ricevere una tua risposta.
Cordiali saluti! Mario Andreini
Desidero portare alla tua cortese attenzione quanto segue:
Gli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 36 del 28/02/2021 di riforma dello Sport prevedono delle aliquote contributive e un’imposizione fiscale sul rapporto di lavoro sportivo dilettantistico che non tengono conto della specificità di detto rapporto di lavoro, specificità che era stata invece evidenziata nei criteri e principi direttivi della Legge delega n. 86 dell’8 agosto 2019.
Ove gli articoli 35 e 36 del suddetto decreto legislativo non venissero adeguatamente modificati, la stragrande maggioranza delle ASD/SSD non sarebbero certamente in grado di sostenere l’elevato incremento del costo del lavoro, con le immaginabili ripercussioni anche sui lavoratori sportivi.
Ciò premesso, desidero esporti la seguente proposta di modifica sulle misure contributive e fiscali da applicarsi ai rapporti di lavoro sportivo dilettantistico.
TRATTAMENTO FISCALE
I compensi complessivamente percepiti nell’anno d’imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile fino ad un importo di 10. 000 euro;
Sui compensi complessivamente percepiti nell’anno d’imposta eccedenti i 10. 000 euro e fino a 30. 000 euro è operata una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sostitutiva con aliquota del 10%;
Sui compensi complessivamente percepiti nell’anno d’imposta eccedenti i 30. 000 euro è operata una ritenuta alla fonte a titolo di acconto d’imposta pari al 23% oltre alle addizionali regionale e comunale.
Osservazione: tenuto conto delle finalità sociali connesse con la pratica sportiva dilettantistica, il sistema di tassazione esposto appare più che congruo considerando che per le partite IVA con regime forfettario è prevista un’unica aliquota del 5% (sul reddito imponibile) fino ad un fatturato 65. 000 euro per i primi 5 anni di attività e, successivamente un’unica aliquota del 15%.
Inoltre sarebbe anche assicurata una certa gradualità dell’imposizione fiscale.
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
I compensi complessivamente percepiti nell’anno d’imposta sono assoggettati ad un’aliquota contributiva del 10% di cui 1/3 a carico del collaboratore sportivo e 2/3 a carico della A. S. D. /S. S. D.
I contributi previdenziali a carico del collaboratore sportivo sono deducibili dall’imponibile fiscale.
Osservazione: tenuto conto delle finalità sociali connesse con la pratica sportiva dilettantistica, il sistema di tassazione esposto appare più che congruo considerando che le Casse di previdenza private delle professioni ordinistiche prevedono in media un’aliquota contributiva del 15% e un’aliquota ridotta per i primi anni di attività.
Spero di poter ricevere una tua risposta.
Cordiali saluti! Mario Andreini
Da: Mario
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