L'obbrobrio

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Venerdì 14 gennaio 2022 21:15:05
Per la condanna subita nel 2013 in via definitiva, B. é stato interdetto dai pubblici uffici per 5 anni, privato del diritto elettorale passivo e fatto decadere dal mandato di senatore. Il ricorso presso la CEDU "Berlusconi c. Italia" é stato considerato irricevibile nel 2018 benché, come é noto, sia stato cancellato dal ruolo su richiesta dello stesso ricorrente per avere, nel frattempo, ottenuto la riabilita-zione dal Tribunale di sorveglianza di Milano per buona condotta e anche per avere versato all’AGE 10, 5 milioni di risarcimento. E' illuminante però conoscerne la motivazione: "in ultima analisi, tali sanzioni non deriverebbero dalla gravità dei reati contestati e dalla relativa condanna comminata dalla giurisdizione penale, ma dal venir meno in capo al destinatario delle misure della capacità morale che è una condizione essenziale per accedere alle funzioni di rappresentante degli elettori. Di qui la declaratoria di irricevibilità”. Nel 2014 B., anche in questo caso per l'evidente venir meno dei requisiti del codice etico della Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro, aveva rinunciato temporaneamente all’onorificenza di cavaliere della Repubblica fino alla richiesta di riabilitazione che, una volta ottenuta, ha riportato le cose come stavano nel 2013: B. è rientrato nel Senato e ha conservato l’onorificenza. Essendo di nuovo eleggibile, addirittura oggi si auto candida alla presidenza della Repubblica. L'art. 48 cost. però ricorda che il 'candidato' alle cariche istituzionali deve possedere specchiate ed irriflesse qualità morali la cui sorgente si può trovare nel verbale del 22 maggio 1947 quando l'Assemblea Costituente esaminò gli emendamenti agli articoli del Titolo IV della Parte prima del progetto di Costituzione «Rapporti politici», valutando che il divieto di candidarsi alle elezioni era coerente con l’obiettivo di escludere le persone condannate per reati gravi dalle procedure elettorali e proteggere, in tal modo, l’integrità del processo democratico. Si configura così, sul filo delle considerazioni di Stefano Rodotà, la condizione di indegnità a cui si oppone l’esclusione dal voto quando si ritiene che la partecipazione di alcune persone rischi di inquinare quel processo. Indegnità che emerge quando il cittadino cui sono affidate funzioni pubbliche, pur avendo giurato di essere fedele alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi, invece vìola il dovere di adempierle con disciplina e onore. L’esclusione dell’indegno allora é un atto necessario. Mi pare che tale esclusione si attagli propriamente al sen. cav. B., visto il suo ricco pedigree di 31 procedimenti giudiziari, ma i presupposti non possono non coinvolgere ogni singolo sostenitore del suo entourage parlamentare che ha promosso e supporta irresponsabilmente la sua candidatura alla massima rappresentanza della Repubblica essendo consapevole di agire al di sopra dei precetti morali fondanti la Costituzione. Un richiamo veemente al corpo elettorale dei Presidenti delle due Camere al rispetto di questi valori sarebbe opportuno e necessario per impedire una grave lesione istituzionale e costituzionale.
Da: Luciano Rossetti

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