Messaggi e commenti per Mario Giordano - pagina 398
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Frasi di Mario Giordano
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Mario Giordano. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Mario Giordano.
Giovedì 4 luglio 2019 14:50:12
Giovedì 4 luglio 2019 14:41:55
Buon giorno Mario, intanto auguri per la nuova edizione di stasera. Avevo già mandato un msg, ma non è comparso (forse non avevo completato privacy.
Stringatamente: a mio parere la Gip per la capitana avrebbe dovuto trasmettere il plico alla procura militare per competenza, anzichè sparare cavolate. Non vado oltre copio ed incollo art. 11 del codice militare penale in tempo di pace che spiega tutto e CHE SI APPLICA ANCHE AI CAPITANI DELLE NAVI MERCANTILI PER I DELITTI IVI PREVISTI..
Ho anche mandato una mail alla procura militare di Napoli competente per la Sicilia, ma ormai a 71 anni proprio io nipote di un prefetto/ capo della polizia non ho più alcuna fiducia nelle istituzioni di questo paese. Resta intatto solo l' amor di Patria.
Con la mia massima stima. Luigi Alì - segue art. 11
Codice Penale Militare di Pace LIBRO PRIMO DEI REATI MILITARI, IN GENERALE Titolo I - DELLA LEGGE PENALE MILITARE
Art. 11. Piloti e capitani di navi mercantili o aeromobili civili. Persone imbarcate. La legge penale militare si applica: 1) ai piloti e ai capitani di navi mercantili o aeromobili civili, per i reati che, rispetto a essi, sono preveduti da questo codice; 2) a ogni persona imbarcata sopra nave o aeromobile militare, dal momento della notificazione della sua destinazione a bordo fino all'atto di sbarco regolare, ovvero, nel caso di perdita della nave o dell'aeromobile, fino allo scioglimento dell'equipaggio. Agli effetti della legge penale militare, sono navi militari e aeromobili militari le navi e gli aeromobili da guerra, le altre navi o aeromobili regolarmente trasformati in navi o aeromobili da guerra, e ogni altra nave e ogni altro aeromobile adibiti al servizio delle forze armate dello Stato alla dipendenza di un comandante militare.
Giovedì 4 luglio 2019 12:33:58
Buongiorno Sig. Giordano mi sono permesso di inviare un video che riguarda non solo l'ultimo caso della Sea Wacth ma credo che sia per tutta l'immigrazione.
Cordialità
Ascoltate cosa dice questa donna medico che ha lavorato in Africa
Giovedì 4 luglio 2019 10:44:55
Egr. dott giordano vorrei parlare telefonicamente con Lei per prospettare delle soluzioni in merito alla evasione fiscale che ho approfondito avendo esperienza trentennale amministriva-contabile. cell 331--------. Gio
Giovedì 4 luglio 2019 09:32:12
Pensione per dipendenti publici invalidi, ciao mario, io lavoro in laore sardegna ente reggionale in agricoltura due anni fa un brutto infarto mi porta via metta cuore infarto miocardico con doppio stent piu diabete melito 2 insulinico, + disturbo bipolare 2 piu dicopatie multlipe bipolari spina dorsale piu ulcera piu ginocchie acc ecc mi danno INPS il 100% invalidita permanente è non e in grado di svolgere nessuna attivita lavorativa piu 104 art 3 com 3, pero io per andare in pensione passo da una commissione del ministero che ti tiene li a non far nulla ma stai li. uno che assiste uno come me gli danno due anni congedo pagato, prepensionamento, tre giorni al mese, invece a me tre giorni 104 al mese, quindici giorni congedo giustificato con referti medici, due mesi lanno figurativi per cinque anni. non arrivero mai alla fornero perche in sardegna chi ti assicurava, io o 58 anni 24 servizio in reggione e 5 privati sto altri 5 anni ed avro 35 contributti e 62 etta poi se la reggione si carica 5 anni perche ero sano, contributivi, seno prenderemo una miseria e non ci voglionio nemmeno in un istitutto perche la pensione e bassa mario parlane stanotte siamo in tanti in questa situazione altro che furbetti del cartellino e vogliamo lsa liquidazione subito son soldi nostri ciao grazie
Giovedì 4 luglio 2019 02:11:50
Sig. giordano io la stimo
ma voglio vedere se ha i connotati per far vedere a tutta italia ciò che segue
anche se so già le risposte... povera italia!
Cassazione penale, sez. III, 14 giugno 2006, n. 31403
Redazione - 29 Giugno 20192094
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Cassazione penale, sez. III, 14 giugno 2006, n. 31403
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 20. 4. 2004 la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma di quella resa secondo il rito abbreviato in data 16. 9. 2003 dal G. U. P. del Tribunale veneziano, riduceva a un anno, quattro mesi e dieci giorni di reclusione la pena irrogata a P. F. per i delitti di cui ai capi a) b) e c), e confermava quella di un mese di arresto irrogata allo stesso per la contravvenzione di cui al capo d), con i doppi benefici di legge, avendolo giudicato colpevole dei seguenti reati:
a) art. 1100 c. n., perché, al comando della imbarcazione di sua proprietà, aveva commesso atti di violenza contro una imbarcazione della Guardia di Finanza che si era posta all'inseguimento della prima;
b) art. 635 c. p., comma 2, perché, effettuando una repentina manovra con la sua imbarcazione, provocava una collisione con la nave da guerra in dotazione della Guardia di Finanza, cagionandone il danneggiamento;
c) art. 337 c. p., perché con la violenta condotta descritta nei capi precedenti, aveva opposto resistenza ai pubblici ufficiali imbarcati sul natante della G. d. F., dopo che questi avevano intimato l'alt per procedere a un controllo sull'attività di pesca dei molluschi effettuata dall'imputato;
d) art. 1231 c. n., per aver montato sulla predetta imbarcazione da pesca un motore fuoribordo di potenza superiore a quella consentita.
Accertati in (omissis).
La Corte di merito accertava che in data 25. 3. 2002 una pattuglia della Guardia di Finanza di Chioggia, in servizio di controllo sulla pesca abusiva di molluschi, aveva individuato all'imboccatura del porto chioggiano un gruppo di imbarcazioni che trasportava molluschi.
L'unità navale (omissis) si era posta all'inseguimento di queste imbarcazioni, individuandone una per la quale si rendeva possibile l'abbordaggio. L'imbarcazione però, dopo l'intimazione di alt, si era data alla fuga a luci spente ed era riuscita a speronare l'unità militare provocandone la rottura dell'elica. Prima che l'imbarcazione riuscisse a far perdere le proprie tracce i militari operanti erano però riusciti ad annotarne il numero di matricola, corrispondente a (omissis), e individuarne il tipo e il colore.
Il giorno seguente, era stato accertato che l'imbarcazione era di proprietà di P. F. ;
che era stata ricoverata presso il cantiere (omissis) di V. D. ; che presentava uno squarcio nella zona poppiera, del tutto compatibile con la collisione verificatasi la sera precedente; e che montava un motore fuoribordo di potenza superiore di oltre kw 567 a quella consentita.
Tanto premesso in fatto, la Corte confermava la responsabilità del P., confutando i motivi di appello dedotti da quest'ultimo, sulla base delle seguenti considerazioni.
Era certa la identificazione del natante che aveva provocato la collisione e la rottura della elica della unità militare. Era anche certo che il P. aveva la proprietà e il possesso del natante; e che il medesimo (dopo l'iniziale ammissione di responsabilità davanti alla polizia giudiziaria, non utilizzabile ai fini del giudizio) si era valso della facoltà di non rispondere, omettendo così di indicare una ricostruzione alternativa della vicenda e comunque di dare una spiegazione sullo squarcio riscontrato nella sua imbarcazione.
Infine era corretta la qualificazione giuridica di nave da guerra per l'unità navale della Guardia di Finanza.
2 - L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo quattro motivi a sostegno. Più esattamente lamenta:
2. 1 - mancanza e manifesta illogicità di motivazione, giacché la sentenza impugnata ha semplicemente riproposto le argomentazioni del primo giudice e non ha minimamente valutato le doglianze difensive.
In particolare - secondo il ricorrente - la sentenza non considera la contraddizione tra la relazione di servizio degli agenti (che aveva riferito di una completa identificazione del numero di matricola della imbarcazione) e la deposizione del maresciallo L. V., escusso d'ufficio ex art. 441 c. p. p., comma 5, (il quale dichiarò che avevano potuto annotare solo alcuni numeri della sigla). Aggiunge che la Corte ha invertito l'onere della prova quando ha desunto la responsabilità dell'imputato dalla circostanza che egli non aveva fornito spiegazioni o ricostruzioni alternative;
2. 2 - inosservanza ed erronea applicazione della norma di cui all'art. 1100 c. p., sia laddove la sentenza attribuisce la qualifica di nave da guerra all'unità (omissis), sia laddove attribuisce la responsabilità dei reati all'equipaggio della imbarcazione privata, per giunta mai identificato;
2. 3 - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 337 c. p., giacché i giudici di merito non hanno considerato che non era mai stata messa a repentaglio l'incolumità fisica delle persone di equipaggio dell'unità (omissis) ;
2. 4 - inosservanza e irronea applicazione dell'art. 1231 c. n., sul rilievo che tale norma presuppone che l'imbarcazione si trovi in navigazione e che il motore sia in acqua, mentre nella concreta fattispecie il natante si trovava in rimessaggio all'interno di un cantiere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Si devono anzitutto disattendere le censure di erronea applicazione delle norme incriminatrici (nn. 2. 2, 2. 3 e 2. 4), giacché i giudici di merito hanno correttamente ritenuto la sussistenza di tutti i reati contestati.
Sussiste anzitutto il delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra previsto e punito dall'art. 1100 c. n., essendo pacifico che l'imbarcazione dell'imputato aveva concretamente manovrato per opporsi all'inseguimento e all'abbordaggio da parte della motovedetta della Guardia di Finanza (omissis).
Indubbia è infatti la qualifica di nave da guerra attribuita a tale motovedetta, non solo perché essa era nell'esercizio di funzioni di polizia marittima, e risultava comandata ed equipaggiata da personale militare, ma soprattutto perché è lo stesso legislatore che indirettamente iscrive il naviglio della Guardia di Finanza in questa categoria, quando nella L. 13 dicembre 1956, n. 1409, art. 6, (norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi) punisce gli atti di resistenza o di violenza contro tale naviglio con le stesse pene stabilite dall'art. 1100 c. n., per la resistenza e violenza contro una nave da guerra.
Non rileva quindi che nel caso di specie i giudici di merito non abbiano positivamente verificato - come lamenta il ricorrente - se la motovedetta era concretamente iscritta nell'apposito ruolo del naviglio militare e se recava il segno distintivo del corpo militare (bandiera) - secondo gli altri criteri indicati da Cass. sez. 3^, n. 12326 dell'11. 7. 1988, Bottalico, rv. 179916.
Anche ai fini dell'applicazione dell'art. 1099 c. n. (rifiuto di obbedienza a nave da guerra), questa Corte ha già avuto modo di affermare che "una motovedetta armata della Guardia di Finanza, in servizio di polizia marittima, deve essere considerata nave da guerra" (Cass. Sez. 3^, n. 9978 del 30. 6. 1987, Morleo, rv. 176694).
3. 1 - Ricorre anche il delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 c. p., che per giurisprudenza costante di questa Corte concorre con quello di cui all'art. 1100 c. n., in ragione della diversità del bene tutelato, individuato rispettivamente nella tutela fisica o morale del pubblico ufficiale e nella tutela della polizia marittima (Sez. 3^, n. 1988 del 16. 12. 1987, Esposito, rv.
177615; Sez. 3^, n. 21267 del 18. 3. 2003, Quaranta e altro, rv.
225306).
Non ha rilievo il fatto che la manovra della imbarcazione privata non abbia mai messo a repentaglio la incolumità fisica dell'equipaggio della motovedetta militare, giacché la materialità del delitto è integrata anche dalla c. d. resistenza impropria, la quale, pur non aggredendo direttamente la persona fisica del pubblico ufficiale, comunque impedisce od ostacola l'esercizio della sua pubblica funzione. Quello concreto è un tipico caso di scuola di resistenza impropria, in cui il soggetto agente, per sfuggire all'alt impostogli dal pubblico ufficiale, dirige il proprio mezzo (marittimo o terrestre) contro il mezzo (marittimo o terrestre) adoperato dal pubblico ufficiale per l'esercizio della sua funzione. Se ne deve concludere che oggetto giuridico del delitto di cui all'art. 337 c. p., più che la libertà fisica del pubblico ufficiale è la libertà di esercizio della funzione pubblica contro ogni intralcio od ostacolo. Questa si configura come genus rispetto alla libertà di esercizio della funzione di polizia marittima, che è oggetto giuridico del delitto di cui all'art. 1100 c. n., la quale assume connotati specifici appunto perché è una funzione di polizia (modalità particolare di esercizio dello jus imperi) e si svolge in un ambiente come quello marino, nel quale è materialmente più facie eluderla od ostacolarla (uno spunto in tal senso è anche nella citata sentenza Esposito).
3. 2 - Manifestamente infondata è poi la censura relativa alla contravvenzione di cui all'art. 1231 c. n., poiché risulta implicitamente dalle sentenze di merito che il motore fuoribordo superiore a quello consentito era montato sull'imbarcazione del P., non solo quando questa era ricoverata per la riparazione nel cantiere navale (omissis), ma anche il giorno precedente quando navigava nella acque antistanti al porto di Chioggia.
4 - Da ultimo non possono essere accolte le doglianze difensive in ordine alla personale responsabilità dell'imputato (v. soprattutto n. 2. 1).
Infatti i giudici di merito hanno accertato che il P. era al comando della imbarcazione de qua stilla base di argomentazioni logicamente plausibili, che risultano incensurabili in sede di legittimità.
Né ha rilievo la divergenza, peraltro meramente asserita e non risultante dal testo del provvedimento impugnato, tra la relazione di servizio e la deposizione testimoniale del maresciallo L. V. in ordine alla identificazione - completa o meno - del numero di matricola della suddetta imbarcazione al momento dell'inseguimento in mare da parte della motovedetta della Guardia di Finanza. Basta considerare al riguardo che comunque gli agenti operanti erano riusciti a individuare il tipo e il colore della imbarcazione privata, nonché lo squarcio conseguente alla collisione, oltre che almeno i numeri iniziali della matricola, sicché nessun dubbio poteva sussistere sulla esatta identificazione della imbarcazione stessa.
5 - Il ricorso va pertanto rigettato. Consegue ex art. 616 c. p. p., la condanna del ricorrente alle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2006
Mercoledì 3 luglio 2019 23:20:06
Io non capisco perché se ci sono delle leggi il tribunale non le fa rispettare riguardo alla capitana e la lascia libera cosi facendo invogliano a continuare a portare emigranti perché non vengono indagati i magistrati che non svolgono le sue mansioni creando le leggi di loro iniziativa diverse dalle leggi attuali perché a volte i processi durano molto più a lungho quando si tratta di italiani e invece a lei tutto subito scagionandola anche dopo avere messo a rischio la vita dei finanzieri che volevano fermarli? noi continuiamo a fare figura anche davanti allestero mi sento sempre meno Italiano Valerio
Mercoledì 3 luglio 2019 19:37:03
Beh caro Giordano, giacché vuoi le frontiere chiuse, allora suggerisci pure che le chiudano, facendo restare in Italia, tutti gli italici signori, che si recano in giro per il mondo a PER PRATICARE TURISMO SESSUALE, diverro' sovranista, quando ti sentirò urlare contro questi illustri signori che in giro per il mondo fanno turismo sessuale, lei ha una fissazione per immigrati e musulmani, tutto il resto mafia, evasione, corruziine6, italiani furbi, etc non le interessano, vuole solo frontiere chiuse, beh le chiuda anche ai presunti sovranisti che si schifano dei migranti, ma poi cin migranti e straniere qui e in giro pet il mondo CI VANNO A LETTO
Mercoledì 3 luglio 2019 19:28:34
Mannaggia agli immikkratri che vemgonno a togliere lavoro a noio e ci impongonno la loro culture, ci tolgono pure nostra identità cattolicca
Mercoledì 3 luglio 2019 19:26:12
Buona sera, siamo un gruppo di lavoratori del settore pulizie multiservizi, per cosi dire una categoria degli invisibili, poichè anche il 31 Maggio, il giorno del nostro sciopero nazionale, nessun tg lo ha menzionato, a differenza della manifestazione dei pensionati, alla quale si è data ampia visibilità. Ed è proprio per una questione di visibilitàche siamo a richiedere il vostro supportoper mettere in evidenza il nostro problema, siamo dipendenti della ditta Manitalidea che impiega tra lavoratori diretti e consorziate circa 10000 dipendentiL'azienda opera in numerosi appalti pubblici e privati tra cui INPS, Equitalia, Mise, Consip Telecom, Iveco Fca, Trenitalia ecc. da quasi tre mesi non viene erogato puntualmente lo stipendio e ad oggi non è stata pagata la retribuzione di Maggio in quasi tutti gli appalti nonostante innumerevoli manifestazioni escioperi, incontri in Prefettura a Roma, in sede Consip, al Miur, in Regione Piemonte, l'azienda continua a non dare risposte concrete e a non erogare gli stipendi, dichiara di vantare crediti dagli appalti statali, ma è ovviamente in dicussione anche la gestione aziendale, dopo l'acquisizione 2 anni fa di un azienda in fase di commissariamento, la Olicar e di un castello a Parella, ovunque le istituzioni si dichiarano disponibili ad impegnarsi, ma la realtà è che nessuno prende provvedimenti a rescindere contratti. Anche le committenze non prendono provvedimenti, anzi ad esempio nel caso Inps Piemonte, pur conoscendo la problematica è stato prorogato il servizio scadenza d'appalto fino a fine anno!! Una vergogna !! Nessuna delle parti in causa si sta prendendo le sue responsabilità scaricandole su noi, la parte più debole!! ! Il nostro è già un settore constipendi bassissimi, perchè la maggioranza ha un contratto par-time, con una media dai 300 ai 700 euro mensili, la maggior parte monoreddito, soprattutto donne e diversi casi di coniugi entrambi dipendenti Manital, quindi senza alcuna entrata. Come già detto tutte le iniziative fatte insieme ai nostri sindacati, non hanno portato a nessuna soluzione e nessuna certezza riguardo al nostro futuro, è una situazione diventata insostenibile, ci stanno privando della nostra dignità personale!! !! Ritenendola una persona, sempre in prima linea nel tentare di combattere le ingiustizie, confidiamo in un suo supporto per mettere in evidenza questa situazione. Noi continuiamo le mobilitazioni perchè abbiamo bisogno di avere delle risposte, l'11 luglio è stato proclamato uno sciopero per la regione Piemonte di tutti gli appalti con presidio ad Ivrea, dove è la sede della Manital, l'8 luglio manifestazione con presidio a Roma sotto il Mise, al quale è stato chiesto un incontro urgente ma a oggi non siamo stati ancora convocati. La ringraziamo a nome di tutte le famiglie interessate, lavoratori Manitalidea e consorzio Manital.