La trappola degli articoli 123(2) & 123(3) della convenzione sul brevetto europeo e il paradosso di Russell – Possibili analogie
Messaggio per Piergiorgio Odifreddi
Giovedì 29 febbraio 2024 11:15:24
Oggetto: LA TRAPPOLA DEGLI ARTICOLI 123(2) & 123(3) DELLA CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO E IL PARADOSSO DI RUSSELL – POSSIBILI ANALOGIE
Stim. mo Prof. Piergiorgio ODIFREDDI,
-------@dm. unito. it.
mi scusi se La disturbo.
Sono un lettore dei suoi libri e seguo costantemente le sue coinvolgenti e stimolanti divulgazioni, di cui apprezzo la chiarezza e lucidità, su vari canali e piattaforme di comunicazione (YouTube, altri), essendo da sempre interessato alla logica e alle questioni che la riguardano (ai tempi del Liceo avevo iniziato la lettura dei Principia Mathematica di Alfred North Whitehead e Bertrand Russell, quasi subito interrotta avendo realizzato che non sarei mai arrivato alla fine del libro), oltre ad essere profondamente riconoscente per quello che la logica, da Lei rappresentata ed efficacemente divulgata, specialmente quella di sviluppo più recente collegata ai contributi di Bertrand Russell e Kurt Godel, ha fatto per favorire il progresso e fare chiarezza nella storia del pensiero umano, e quindi anche nel mio personale modo di vedere le cose, e in particolare mostrare e far capire come molti problemi e concetti, sia filosofici sia scientifici, ritenuti per secoli se non millenni dei veri e propri assiomi incontestabili per definizione, fossero invece da rivedere e ripensare in modo critico, e in molti casi fossero da ricondurre e correttamente interpretare alla luce di una analisi logica e linguistica per poterli valutare nella giusta misura e pertanto dare loro un corretto inquadramento e una adeguata soluzione.
Più precisamente, sono un ingegnere italiano consulente in proprietà industriale, ovvero uno di quei professionisti ai quali solitamente ci si rivolge per brevettare e tutelare nel mercato, e quindi ottenere dal diritto di esclusiva conferito dal brevetto dei significativi benefici economici, un’invenzione che presenta oggettivamente i due requisiti fondamentali di brevettabilità, ovvero la novità e l’attività inventiva, o originalità, rispetto a quanto già noto nella scienza e nella tecnica.
Pertanto il “mondo dei fatti” – ho usato volutamente questa espressione cara a Wittgenstein – di noi consulenti in brevetti, è costituito per l’appunto dalle invenzioni che i nostri clienti ci chiedono di brevettare e che pertanto noi siamo tenuti a brevettare, usando a questo scopo, per descriverle e rivendicarle nel modo più chiaro possibile, il linguaggio, ovvero quella espressione del pensiero umano che riflette e rappresenta la “immagine logica del mondo dei fatti”, per usare ancora un’altra espressione cara a Wittgenstein.
Pertanto ogni nuovo brevetto da scrivere costituisce, per noi consulenti in proprietà industriale, quasi sempre una nuova e avvincente sfida e battaglia contro il linguaggio per trovare le parole e le espressioni più giuste e consone per rappresentare e descrivere una realtà e un qualcosa che prima non c’era, costituita per l’appunto da una nuova invenzione, per cui molto spesso ci troviamo in palese difficoltà nel trovare queste parole nel vocabolario esistente e pertanto a volte dobbiamo coniarne delle nuove.
Venendo al dunque e al motivo di questa mia e-mail, nel nostro settore dei brevetti a tutti è nota la cosiddetta:
TRAPPOLA DEGLI ARTICOLI 123(2) & 123(3) DELLA CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO
In particolare, questa trappola –mi scuso per il termine “trappola” che poco a che fare con la logica, ma è quello correntemente in uso nel gergo di noi “brevettari” – può essere espressa ed enunciata nel modo seguente.
Gli Articoli 123(2) e 123(3) della Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC – European Patent Convention) recitano:
Art. 123(2) EPC
Una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo non possono essere modificati i modo che il loro oggetto si estenda oltre il contenuto della domanda quale è stata depositata
In inglese:
The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.
Art. 123(3) EPC
Il brevetto europeo non può essere modificato in modo da ampliare la protezione che esso conferisce.
In inglese
The European patent may not be amended in such a way as to extend the protection it confers.
Effetto di questi due articoli e corrispondente trappola:
Durante l’esame di una domanda di brevetto, l’Esaminatore chiede che una caratteristica, in particolare di natura tecnica, del contenuto della medesima domanda sia modificata al fine di poter procedere con la concessione del brevetto.
Se però si verifica che la modifica, avente una natura tecnica, che è richiesta dall’Esaminatore per poter procedere con la concessione del brevetto, implica un allargamento del contenuto della domanda originale di brevetto, ovvero corrisponde ad un caratteristica che non era contenuta nella domanda originale di brevetto, allora questa modifica non è concedibile, per cui l’Esaminatore non può procedere con la concessione del brevetto, che pertanto risulta nullo.
Per queste ragioni, la combinazione di questi due articoli 123(2) e 123(3) della Convenzione sul Brevetto Europeo può spesso rivelarsi una trappola ineliminabile e fatale, ovvero impossibile da raggirare, che pertanto ci impedisce di arrivare, come noi consulenti in proprietà industriale vorremo, alla concessione del brevetto europeo.
Ora, passando dal settore dei brevetti, per me abituale e famigliare, a quello della logica, nel quale, pur essendone personalmente attratto, ho chiaramente bisogno del suo supporto e del suo parere, vorrei citare il famoso paradosso o antinomia di Russell, da Lei illustrato in modo esemplare in numerosi suoi interventi e convegni ai quali ha partecipato, in cui questo paradosso di Russell, che ha segnato un punto di svolta nella storia della logica e ne ha condizionato gli sviluppi successivi, può essere sinteticamente enunciato nel modo seguente:
“ L'insieme di tutti gli insiemi che non appartengono a se stessi appartiene a se stesso se e solo se non appartiene a se stesso. “,
e pertanto esprime una insanabile contraddizione logica.
Ora, cercando, anche intuitivamente, di trovare una qualche corrispondenza e analogia fra la trappola, prima illustrata, degli Art. 123(2) & 123(3) EPC, da una parte, e il paradosso di Russell, prima sinteticamente enunciato, da un’altra parte, avrei riscritto questi due articoli 123(2) & 123(3) EPC utilizzando il concetto logico di insieme, che è alla base del paradosso di Russell.
Pertanto questi due articoli 123(2) & 123(3) EPC, così riscritti, diventano:
Art. 123(2)
Gli insiemi delle caratteristiche di una domanda di brevetto europeo o di un brevetto europeo non possono essere modificati i modo che il loro oggetto si estenda oltre il contenuto della domanda quale è stata depositata
Art. 123(3)
L’insieme delle caratteristiche di un brevetto europeo non può essere modificato in modo da ampliare la protezione che esso conferisce.
QUESITO POSTO
A questo punto, dopo la precedente e necessaria introduzione, spero sufficientemente chiara e utile, il quesito che mi pongo, seguendo semplicemente la mia intuizione, è il seguente.
Alla luce di quanto prima discusso ed illustrato, si può stabilire un’analogia e/o almeno dei punti in comune, in particolare sotto l’aspetto della logica e dell’analisi del linguaggio, fra questi due articoli 123(2) e 123(3), qualora applicati in combinazione, della Convenzione sul Brevetto Europeo, da una parte, e il famoso paradosso o antinomia di Russell, da un’altra parte ?
Ovvero una analogia che non sia limitata alla mera e semplice constatazione che questi due articoli 123(2) e 123(3), in combinazione, della Convenzione sul Brevetto Europeo, possono condurre ad una situazione di stallo, impossibile da sanare e aggirare, così come il paradosso di Russell conduce inevitabilmente ad una analoga situazione di stallo, anche questa impossibile da sanare e da aggirare.
In altre parole, è possibile riscrivere questa trappola, basata sulla combinazione di questi due articoli 123(2) e 123(3) della Convenzione sul Brevetto Europeo, in termini ed usando gli stessi elementi e concetti logici del paradosso di Russell o più in generale usando il formalismo della logica, in modo da stabilire, fra questi due ragionamenti che conducono ad una situazione di stallo e/o di contraddizione, un’analogia più profonda e sostanziale che non sia basata solo sulla suddetta constatazione, ma sia fondata e basata anche su altre ragioni, più strettamente logiche e in particolare collegate al linguaggio e alle corrispondenti parole utilizzate per enunciare questi due articoli 123(2) e 123(3) della Convenzione sul Brevetto Europeo e il paradosso di Russell ?
Detto questo, però, tengo a sottolineare che questa possibile e ipotetica analogia, da me immaginata, è da considerare per quello che è, ovvero né più né meno che un’intuizione puramente personale, peraltro vaga e priva di oggettività, non essendo supportata da solidi argomenti logici e/o altri ragioni, per cui alla fine questa possibile analogia potrebbe rivelarsi illusoria, poiché il campo della logica e dei brevetti sono talmente distanti da non consentire alcun ragionevole collegamento fra loro.
Conseguentemente il suo parere su questo punto, Prof. Odifreddi, quale logico di fama mondiale capace di cogliere e fare luce su qualsiasi questione in cui la logica potrebbe avere un ruolo, sarebbe dirimente e chiarificatore.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro e La prego di scusarmi qualora non lo fossi stato, e in particolare non fossi riuscito ad esprimere e formulare in modo corretto, soprattutto sotto l’aspetto logico, a causa della mia limitatezza e incompetenza, il quesito che mi sono posto e vorrei porre anche a Lei.
Grazie per ogni riscontro, anche sintetico.
Con i migliori saluti.
Mario Gallo
*****-------
ing. Mario Gallo
Consulente in Brevetti e Marchi (Iscriz. Albo: N. 861BM)
Via -------, 34
13888 Mongrando (BI)
ITALIA
Tel/Fax: +39 (0) 15 ------- - Mobile: 335 -------
Skype: mario. gallo11
e-mail: -------libero. it
PEC: -------. it
www. gallopatent. it
******-------
Stim. mo Prof. Piergiorgio ODIFREDDI,
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mi scusi se La disturbo.
Sono un lettore dei suoi libri e seguo costantemente le sue coinvolgenti e stimolanti divulgazioni, di cui apprezzo la chiarezza e lucidità, su vari canali e piattaforme di comunicazione (YouTube, altri), essendo da sempre interessato alla logica e alle questioni che la riguardano (ai tempi del Liceo avevo iniziato la lettura dei Principia Mathematica di Alfred North Whitehead e Bertrand Russell, quasi subito interrotta avendo realizzato che non sarei mai arrivato alla fine del libro), oltre ad essere profondamente riconoscente per quello che la logica, da Lei rappresentata ed efficacemente divulgata, specialmente quella di sviluppo più recente collegata ai contributi di Bertrand Russell e Kurt Godel, ha fatto per favorire il progresso e fare chiarezza nella storia del pensiero umano, e quindi anche nel mio personale modo di vedere le cose, e in particolare mostrare e far capire come molti problemi e concetti, sia filosofici sia scientifici, ritenuti per secoli se non millenni dei veri e propri assiomi incontestabili per definizione, fossero invece da rivedere e ripensare in modo critico, e in molti casi fossero da ricondurre e correttamente interpretare alla luce di una analisi logica e linguistica per poterli valutare nella giusta misura e pertanto dare loro un corretto inquadramento e una adeguata soluzione.
Più precisamente, sono un ingegnere italiano consulente in proprietà industriale, ovvero uno di quei professionisti ai quali solitamente ci si rivolge per brevettare e tutelare nel mercato, e quindi ottenere dal diritto di esclusiva conferito dal brevetto dei significativi benefici economici, un’invenzione che presenta oggettivamente i due requisiti fondamentali di brevettabilità, ovvero la novità e l’attività inventiva, o originalità, rispetto a quanto già noto nella scienza e nella tecnica.
Pertanto il “mondo dei fatti” – ho usato volutamente questa espressione cara a Wittgenstein – di noi consulenti in brevetti, è costituito per l’appunto dalle invenzioni che i nostri clienti ci chiedono di brevettare e che pertanto noi siamo tenuti a brevettare, usando a questo scopo, per descriverle e rivendicarle nel modo più chiaro possibile, il linguaggio, ovvero quella espressione del pensiero umano che riflette e rappresenta la “immagine logica del mondo dei fatti”, per usare ancora un’altra espressione cara a Wittgenstein.
Pertanto ogni nuovo brevetto da scrivere costituisce, per noi consulenti in proprietà industriale, quasi sempre una nuova e avvincente sfida e battaglia contro il linguaggio per trovare le parole e le espressioni più giuste e consone per rappresentare e descrivere una realtà e un qualcosa che prima non c’era, costituita per l’appunto da una nuova invenzione, per cui molto spesso ci troviamo in palese difficoltà nel trovare queste parole nel vocabolario esistente e pertanto a volte dobbiamo coniarne delle nuove.
Venendo al dunque e al motivo di questa mia e-mail, nel nostro settore dei brevetti a tutti è nota la cosiddetta:
TRAPPOLA DEGLI ARTICOLI 123(2) & 123(3) DELLA CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO
In particolare, questa trappola –mi scuso per il termine “trappola” che poco a che fare con la logica, ma è quello correntemente in uso nel gergo di noi “brevettari” – può essere espressa ed enunciata nel modo seguente.
Gli Articoli 123(2) e 123(3) della Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC – European Patent Convention) recitano:
Art. 123(2) EPC
Una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo non possono essere modificati i modo che il loro oggetto si estenda oltre il contenuto della domanda quale è stata depositata
In inglese:
The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.
Art. 123(3) EPC
Il brevetto europeo non può essere modificato in modo da ampliare la protezione che esso conferisce.
In inglese
The European patent may not be amended in such a way as to extend the protection it confers.
Effetto di questi due articoli e corrispondente trappola:
Durante l’esame di una domanda di brevetto, l’Esaminatore chiede che una caratteristica, in particolare di natura tecnica, del contenuto della medesima domanda sia modificata al fine di poter procedere con la concessione del brevetto.
Se però si verifica che la modifica, avente una natura tecnica, che è richiesta dall’Esaminatore per poter procedere con la concessione del brevetto, implica un allargamento del contenuto della domanda originale di brevetto, ovvero corrisponde ad un caratteristica che non era contenuta nella domanda originale di brevetto, allora questa modifica non è concedibile, per cui l’Esaminatore non può procedere con la concessione del brevetto, che pertanto risulta nullo.
Per queste ragioni, la combinazione di questi due articoli 123(2) e 123(3) della Convenzione sul Brevetto Europeo può spesso rivelarsi una trappola ineliminabile e fatale, ovvero impossibile da raggirare, che pertanto ci impedisce di arrivare, come noi consulenti in proprietà industriale vorremo, alla concessione del brevetto europeo.
Ora, passando dal settore dei brevetti, per me abituale e famigliare, a quello della logica, nel quale, pur essendone personalmente attratto, ho chiaramente bisogno del suo supporto e del suo parere, vorrei citare il famoso paradosso o antinomia di Russell, da Lei illustrato in modo esemplare in numerosi suoi interventi e convegni ai quali ha partecipato, in cui questo paradosso di Russell, che ha segnato un punto di svolta nella storia della logica e ne ha condizionato gli sviluppi successivi, può essere sinteticamente enunciato nel modo seguente:
“ L'insieme di tutti gli insiemi che non appartengono a se stessi appartiene a se stesso se e solo se non appartiene a se stesso. “,
e pertanto esprime una insanabile contraddizione logica.
Ora, cercando, anche intuitivamente, di trovare una qualche corrispondenza e analogia fra la trappola, prima illustrata, degli Art. 123(2) & 123(3) EPC, da una parte, e il paradosso di Russell, prima sinteticamente enunciato, da un’altra parte, avrei riscritto questi due articoli 123(2) & 123(3) EPC utilizzando il concetto logico di insieme, che è alla base del paradosso di Russell.
Pertanto questi due articoli 123(2) & 123(3) EPC, così riscritti, diventano:
Art. 123(2)
Gli insiemi delle caratteristiche di una domanda di brevetto europeo o di un brevetto europeo non possono essere modificati i modo che il loro oggetto si estenda oltre il contenuto della domanda quale è stata depositata
Art. 123(3)
L’insieme delle caratteristiche di un brevetto europeo non può essere modificato in modo da ampliare la protezione che esso conferisce.
QUESITO POSTO
A questo punto, dopo la precedente e necessaria introduzione, spero sufficientemente chiara e utile, il quesito che mi pongo, seguendo semplicemente la mia intuizione, è il seguente.
Alla luce di quanto prima discusso ed illustrato, si può stabilire un’analogia e/o almeno dei punti in comune, in particolare sotto l’aspetto della logica e dell’analisi del linguaggio, fra questi due articoli 123(2) e 123(3), qualora applicati in combinazione, della Convenzione sul Brevetto Europeo, da una parte, e il famoso paradosso o antinomia di Russell, da un’altra parte ?
Ovvero una analogia che non sia limitata alla mera e semplice constatazione che questi due articoli 123(2) e 123(3), in combinazione, della Convenzione sul Brevetto Europeo, possono condurre ad una situazione di stallo, impossibile da sanare e aggirare, così come il paradosso di Russell conduce inevitabilmente ad una analoga situazione di stallo, anche questa impossibile da sanare e da aggirare.
In altre parole, è possibile riscrivere questa trappola, basata sulla combinazione di questi due articoli 123(2) e 123(3) della Convenzione sul Brevetto Europeo, in termini ed usando gli stessi elementi e concetti logici del paradosso di Russell o più in generale usando il formalismo della logica, in modo da stabilire, fra questi due ragionamenti che conducono ad una situazione di stallo e/o di contraddizione, un’analogia più profonda e sostanziale che non sia basata solo sulla suddetta constatazione, ma sia fondata e basata anche su altre ragioni, più strettamente logiche e in particolare collegate al linguaggio e alle corrispondenti parole utilizzate per enunciare questi due articoli 123(2) e 123(3) della Convenzione sul Brevetto Europeo e il paradosso di Russell ?
Detto questo, però, tengo a sottolineare che questa possibile e ipotetica analogia, da me immaginata, è da considerare per quello che è, ovvero né più né meno che un’intuizione puramente personale, peraltro vaga e priva di oggettività, non essendo supportata da solidi argomenti logici e/o altri ragioni, per cui alla fine questa possibile analogia potrebbe rivelarsi illusoria, poiché il campo della logica e dei brevetti sono talmente distanti da non consentire alcun ragionevole collegamento fra loro.
Conseguentemente il suo parere su questo punto, Prof. Odifreddi, quale logico di fama mondiale capace di cogliere e fare luce su qualsiasi questione in cui la logica potrebbe avere un ruolo, sarebbe dirimente e chiarificatore.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro e La prego di scusarmi qualora non lo fossi stato, e in particolare non fossi riuscito ad esprimere e formulare in modo corretto, soprattutto sotto l’aspetto logico, a causa della mia limitatezza e incompetenza, il quesito che mi sono posto e vorrei porre anche a Lei.
Grazie per ogni riscontro, anche sintetico.
Con i migliori saluti.
Mario Gallo
*****-------
ing. Mario Gallo
Consulente in Brevetti e Marchi (Iscriz. Albo: N. 861BM)
Via -------, 34
13888 Mongrando (BI)
ITALIA
Tel/Fax: +39 (0) 15 ------- - Mobile: 335 -------
Skype: mario. gallo11
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