Stefano Rodotà

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Biografia

Stefano Rodotà nasce il 30 maggio 1933 a Cosenza, da una famiglia originaria di San Benedetto Ullano, località delle montagne della Catena Costiera. Dopo aver studiato al liceo classico "Bernardino Telesio", si iscrive all'Università "La Sapienza" di Roma, dove si laurea in Giurisprudenza nel 1955, discutendo la tesi con Emilio Betti.

Prosegue, quindi, la carriera accademica dopo essere stato allievo di Rosario Nicolò, e ha modo di insegnare Diritto Civile negli atenei di Macerata e Genova, oltre che alla Sapienza. Sin dai primi anni Sessanta, inoltre, si rivela molto produttivo a livello di pubblicazioni: tra le altre si segnalano "Il problema della responsabilità civile" e "Le fonti di integrazione del contratto", per Giuffrè, e "Il diritto privato nella società moderna" e "Il controllo sociale delle attività private", per Il Mulino.

Dopo aver fatto parte del Partito Radicale ai tempi di Mario Pannunzio, nel 1976 e nel 1979 rifiuta la candidatura in Parlamento offertagli da Marco Pannella. Nello stesso 1979, comunque, viene eletto deputato, ma come indipendente nelle liste del Pci. In occasione della sua prima legislatura fa parte della Commissione Affari Costituzionali, ma soprattutto della Commissione Parlamentare d'Inchiesta che deve indagare sul sequestro di Aldo Moro, sul suo assassinio e sulla strage di via Fani, mentre dopo il 1983 (rieletto in Parlamento) diviene presidente del Gruppo Parlamentare della Sinistra Indipendente e membro dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa.

Nel 1987 Stefano Rodotà viene eletto nuovamente: fa ancora parte della Commissione Affari Costituzionali, ma anche della prima Commissione Bicamerale per le Riforme Istituzionali. Nominato dal Partito Comunista Italiano Ministro della Giustizia nel governo ombra voluto da Occhetto nel 1989 (anno in cui viene eletto al Parlamento Europeo), sceglie in seguito di aderire al Pds, il Partito Democratico della Sinistra, di cui è il primo presidente.

Tra le file del Pds, dunque, torna in Parlamento nell'aprile del 1992: in questa occasione entra a far parte della Commissione Bicamerale e viene scelto come vice-presidente della Camera. Il "suo" presidente, invece, è Oscar Luigi Scalfaro, che nel maggio di quell'anno viene eletto Presidente della Repubblica: è proprio Rodotà a leggere i voti che proclamano Scalfaro nuovo titolare del Quirinale.

Nello stesso anno pubblica, tra l'altro, "Repertorio di fine secolo", per Laterza, mentre per lo stesso editore l'anno successivo dà alle stampe "Questioni di bioetica". Il politico calabrese sceglie di non ricandidarsi al termine della legislatura, conclusasi dopo soli due anni, e torna a insegnare all'università. Nel 1997 Stefano Rodotà diventa il primo presidente dell'Authority per la Privacy (Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), mentre l'anno successivo prende in carico la presidenza del Gruppo di Coordinamento dei Garanti per il diritto alla riservatezza della Ue: la abbandonerà nel 2002.

Nel frattempo, ha modo di proseguire i suoi studi: scrive "Tecnologie e diritti", per Il Mulino, mentre con Donzelli pubblica "Libertà e diritti in Italia. Dall'Unità ai giorni nostri".

Divenuto direttore, nel 2008, del Festival del diritto di Piacenza, e insignito nello stesso anno della cittadinanza onoraria di Rossano, riceve l'International Privacy Champion Award nel 2009, assegnatogli dall'Electronic Privacy Information Center di Washington, negli Stati Uniti. L'anno seguente Rodotà propone all'Internet Governance Forum di portare l'adozione dell'articolo 21bis in Commissione Affari Costituzionali: tale articolo sancisce il diritto di tutti i cittadini ad avere accesso alla rete Internet con modalità adeguate dal punto di vista tecnologico, senza differenze sociali ed economiche.

Sempre nel 2010, pubblica per Sossella "Che cos'è il corpo", e nel "Trattato di biodiritto" di Giuffré l'intervento "Il nuovo habeas corpus: la persona costituzionalizzata e la sua autodeterminazione".

L'anno successivo, invece, dà alle stampe per Donzelli "Diritti e libertà nella storia d'Italia. Conquiste e conflitti 1861-2011", e per Laterza "Elogio del moralismo". Dopo aver pubblicato, ancora con Laterza, "Il diritto di avere diritti" nel 2012, Stefano Rodotà nel 2013 viene considerato uno dei candidati più seri alla successione di Giorgio Napolitano come Presidente della Repubblica.

Fratello dell'ingegnere Antonio Rodotà e padre di Maria Luisa Rodotà, giornalista del "Corriere della Sera", Stefano Rodotà ha fatto parte del Centro Nexa su Internet e Società del Politecnico di Torino, ed è stato presidente del consiglio d'amministrazione dell'International University College del capoluogo piemontese. Titolare di lauree honoris causa assegnategli dall'Università di Macerata e dall'Université "Michel de Montaigne" di Bordeaux, è stato, tra l'altro, insegnante in India, Australia, Canada, America Latina e Francia. È stati uno dei membri del comitato dei garanti di Biennale Democrazia.

Stefano Rodotà muore a Roma il 23 giugno 2017 all'età di 84 anni.

Frasi di Stefano Rodotà

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Commenti

Venerdì 21 marzo 2014 16:05:42

Preg.mo Prof. Stefano Rodota,

Conoscendo il Suo impegno politico e con la stessa passione civica e democratica che La contraddistinguono, sottopongo alla Sua attenzione la riflessione e proposta seguente sulla “RIFORMA” oggi di attualità. Lei scrive “Abbiamo bisogno di una legge elettorale davvero “blindata” di fronte ai rischi della incostituzionalità, come passaggio indispensabile per la stabilità complessiva del sistema e per il recupero della fiducia dei cittadini”.
Questo bisogno è condivisibile e richiede lo sforzo intellettuale di tutti i cittadini nel convincimento che dall’unione delle idee possa nascere un modello migliore di quello finora vissuto e patito nella sua metamorfosi politica reale e quotidiana. E allora viene spontaneo chiederci e dare una risposta in termini di contenuti ed obiettivi alla domanda :
quali regole, contro la malapolitica, dovrebbero essere tenute in considerazione con la RIFORMA elettorale e istituzionale, la RIFORMA in breve?
La risposta che segue nasce dal convincimento che la malapolitica in Italia è soprattutto malapolitica dei partiti, troppi e formatisi per lo più eleggendo i loro candidati all’interno di se stessi, concepiti spesso come macchina di potere e di clientela, concentratasi in alcune regioni più che in altre, ma diffusa in tutto il Paese, con scarso proposito di assicurare il bene comune fino al punto di insidiare le istituzioni democratiche, con idee, ideali, programmi pochi o vaghi. Nonostante l’art.1 della Costituzione asserisca che il popolo è sovrano e dunque solo il voto popolare può legittimare la nomina e il potere di gestire la res publica, un potere comunque affidato per perseguire il bene comune e solo per questo.
E allora abbiamo bisogno di più democrazia con regole riformatrici antidoto alla malapolitica, regole strutturali che diano razionalità alla vita democratica parlamentare, favoriscano la partecipazione popolare nelle elezioni dei candidati e siano capaci di dare stabilità di governance democratica e di efficienza politica legislativa, per tutti i gruppi politici le stesse e quindi accettabili e condivisibili in un compromesso storico stipulato nelle assemblee legislative.
Regole tra loro complementari e comprensibili, con l’obbiettivo di costituire una completa RIFORMA istituzionale ed elettorale, regole che innalzino il livello di qualità democratica nelle istituzioni e nei gruppi politici. Più democrazia con regole poche, trasparenti, condivise e auto referenziali.
Quelle che seguono hanno questo obiettivo e tutte assieme formano una proposta di riforma con solido asset democratico di tipo anglosassone. Non mi dispiacerebbe che ricevessero diffusione e potessero entrare in un dibattito parlamentare con i maggiori Partiti. Esse favoriscono il bipolarismo e soprattutto il superamento del bicameralismo, quindi contengono anche gli obbiettivi dell’infelice compromesso Berlusconi-Renzi, ma costituiscono un totale cambiamento..
Le regole, scritte molto prima della “Riforma Renzi”, e dell’ “italicum pasticchium”, al tempo del documento dei dieci saggi voluto da Napolitano, hanno la seguente proposta organica nel loro insieme:
1-REGOLA DI EFFICIENZA LEGISLATIVA ( con contenimento e riduzione della spesa istituzionale che attualmente comprende i costi dei proclamati, dei loro privilegi, e della istituzione strutturale vicina al miliardo di euro anno): superamento del bicameralismo con eliminazione del Senato e promozione di una sola Camera dei deputati proclamati, con collegio plurinominale, in numero proporzionale a quello stabilito in Camera e Commissione affari istituzionali per le circoscrizioni elettorali (se le circoscrizioni elettorali sono 120 e 3 o 4 i candidati per circoscrizione, i deputati proclamati saranno 360 o 480 al più con notevole contenimento della spesa attuale che supporta 630 deputati proclamati, spesso troppo assenti con oltre il 90% di assenze o non sempre degni di ricoprire il ruolo). I senatori a vita di nomina presidenziale possono divenire “deputati a vita” della nuova Camera.
2-REGOLA DI ELEZIONE DEMOCRATICA e di RAPPRESENTANZA DEL LEADER: i candidati dei partiti per essere proclamati alla nuova Camera devono sottoporsi tutti ad elezioni democratiche popolari e nazionali, incluso il loro leader rappresentato nella Camera, perché egli, per essere credibile, deve “metterci la faccia” nella unica ed importante istituzione legislativa rimasta dopo l’abolizione. Il cittadino vuole giudicare il suo rappresentante dagli atti che promuove e vota nella massima Assemblea di espressione democratica. Se un leader per motivi di giustizia decade dalla Camera non può più conservare la funzione di leader del suo Partito. Questo promuoverà per regola una nuova nomina (in linea con Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità (cd Legge Severino) tra le sue file. Nel conflitto tra gli organi della Giustizia e quelli della Politica, prevale costituzionalmente l’autonomia del potere giudicante. Quando questo ha avuto il suo percorso definitivo in una condanna, rimane comunque la validità del principio di revisione della decadenza se il condannato dimostra la sua innocenza e l’errore dell’organo giudicante, ma nel frattempo entrambe le funzioni, politica di proclamato alla Camera e di leader del suo gruppo politico, sono immediatamente sospese (mala lex, sed lex, aggiungo la legge dovrebbe prevedere l’allontanamento in termini di candidabilità e di espressione del voto per un tempo maggiore di quello attualmente applicato). Oltre alla salvaguardia della separazione dei poteri legislativi da quelli giudicanti, la regola tutela il fatto che l’elettore, al momento della candidatura del soggetto, non può conoscere le “deficienze civili verso la collettività e i vizi nascosti” del condannato, e favorisce chiarezza nella comprensione che i voti ricevuti dal gruppo politico del leader condannato non giustificano mai la conservazione del seggio, in tutti i casi e per tutti gli eletti. I privilegi degli eletti, Presidente della Repubblica incluso, difronte alla Giustizia, possono comprendere, ma non andare oltre, la tutela della libertà di espressione del proclamato .
3-REGOLA DELLA DEMOCRAZIA INTERNA O DI STATUTO INTERNO:I partiti che aspirano ad avere candidati proclamati alla Camera devono, nessuno escluso, attuare elezioni primarie per la nomina dei loro candidati, con regole elettorali trasparenti e comuni (le stesse per tutti i partiti, il partito conservatore avrà i suoi eletti votati dal popolo elettorale conservatore, quello progressista dal popolo elettorale progressista che ne condivida il programma, quello “leninista o fascista” sarà mitigato dalla scoperta di doversi sottoporre a primarie democratiche entro i loro bacini elettorali ristretti). Questa regola incide nella qualità della classe dirigente di ogni e qualsiasi gruppo politico, favorendo l’empatia tra elettore ed eletto nell’agorà politico e insegna la democrazia reale anche a chi sceglie di essere antidemocratico.
4- REGOLA DI SCHIERAMENTO POLITICO BIPOLARE o di MODELLO DI SVILUPPO:
Tutti i partiti democraticamente eletti, anche quelli più legati a lobby o club, o logiche di meetup, sono soggetti all’obbligo di darsi uno schieramento, o nell’UNIONE DEI GRUPPI PROGRESSISTI o NELL’UNIONE DEI GRUPPI CONSERVATORI.
L’elettore vuole poter votare un modello politico di sviluppo visionario estetico oltre che di sviluppo economico per il futuro sviluppo del Paese, e anche il politico chiede oggi più Governo alla Politica, meno Governo del Denaro; in democrazia vi sono solo due modelli possibili economici, quello orientato alla distribuzione della ricchezza prodotta dalla collettività nella collettività e quella di accumulo della ricchezza nella oligarchia economica. La storia ha già condannato il secondo modello dal punto di vista filosofico e antropologico, ma esso impera per una straordinaria miopia economica delle forze sindacali gravementi colpevoli di non essere state capaci di dinamismo economico rappresentativo negli organi delle multinazionali e per debolezza e miopia della malapolitica che al più è stata solo capace di scrivere libri contro la globalizzazione senza regole e tossica contro i diritti della collettività, una malapolitica incapace di addebitare il danno economico e sociale all’Impresa quando solo per maggior profitto essa delocalizza condannando i suoi lavoratori alla povertà e alla perdita della dignità. Perché questi danni economici e sociali devono ricadere sulla collettività e non anche sull’Impresa che li ha prodotti? . Ai Politici la responsabilità di dare questa risposta con nuove regole da darsi nel Parlamento europeo.
La REGOLA DI SCHIERAMENTO BIPOLARE aiuta ad uscire dalla palude e dal fallimento politico. Come farla? Semplicemente dichiarando l’accettazione di questa regola a larga maggioranza della Camera (> dei 2/3). Art.1 della nuova legge elettorale: tutti i gruppi al momento delle elezioni devono aderire o all’UNIONE ….. o all’altra UNIONE…, le due UNIONI sono elettoralmente separate e contrapposte e non ci sono altri attori politici oltre esse.
5-REGOLE DELLA LIBERTA DELLE IDEE NEL RISPETTO DEL CONSENSO: sono due semplici regole che rispondono a problemi e questioni del tipo: come salvaguardare l’originalità politica delle idee dei vari gruppi? come dare rappresentanza alla eccessiva frammentazione dei gruppi? Come impedire neoformazioni di gruppi post-elettorali e soprattutto la scandalosa compravendita o scambio dei proclamati da gruppo a gruppo?
Contro la frammentazione dei gruppi che si presentano ad elezioni nazionali vale la classica regola di sbarramento che fissa l’ingresso alla Camera in qualche piccola %, la soglia di consenso minimo per la proclamazione; contro gli altri eccessi e violazioni vale invece l’adozione della regola del RISPETTO DEL CONSENSO esplicitata nel congelamento del seggio per tutta la legislatura a “seggio vuoto”, ovvero il proclamato decade senza essere sostituito .
La prima regola, quello dello sbarramento, diventa via via più drastica come si alza la % del consenso ricevuto che definisce la soglia di ingresso. Comunque questo livello non può essere troppo elevato e soprattutto è bene sia lo stesso per il singolo gruppo et per la coalizione di gruppi (già qualche giorno fa D’Alimonte aveva sconfessato l’attuale testo dell’Italicum in un’intervista al Corriere della Sera e dichiarato “Un’unica soglia uguale per tutti e fissata al 4% semplificherebbe il sistema e lo renderebbe più presentabile”. Attualmente, invece, ci sono varie soglie di sbarramento per chi si coalizza, per chi non si coalizza, per i partiti regionali (con la norma “Salva Lega”). Piuttosto sarebbe auspicabile richiedere ai gruppi che optano per la coalizione di presentarsi alle elezioni nazionali come nuovo unico gruppo, con nuovo simbolo e programma comune.
La regola del congelamento del seggio a “seggio vuoto” è fondamentale per il rispetto della rappresentatività dell’ eletto verso i suoi elettori: il deputato/i proclamato/i hanno l’obbligo di appartenere al gruppo politico con cui sono stati eletti e di perseguire il programma di esso oppure decadono dal seggio (il seggio rimane vuoto per tutta la legislatura) con una sola eccezione : se il gruppo politico di origine accetta il trasferimento del deputato, e a volte è bene che sia accettato, il deputato che non si riconosce più nel suo gruppo può trasferirsi ad altro gruppo (che lo accetti) della stessa UNIONE, vedi regola punto 1. Non può mai in ogni caso passare in un gruppo della UNIONE opposta o formare gruppi misti o neoformazioni per tutta la vita della legislatura . Le neoformazioni devono sottostare al passaggio elettorale nazionale.
Con queste semplici regole, i gruppi misti sono destinati dopo la prima elezione a scomparire; i casi di neoformazione come NCD, i casi di compravendita di deputati che tanto male hanno fatto all’immagine della classe politica, non possono più sussistere. Le neoformazioni post elezioni sarebbero vietate per “regola di decadenza dal seggio” votata a maggioranza e con massima trasparenza alla Camera dal solo partito con cui si sono candidati; analoga sorte per i deputati oggetto di palese o sospetta “compravendita”: il gruppo politico con il quale è stato eletto vota alla Camera il provvedimento di espulsione e il seggio rimane vuoto, non essendo ipotizzabile il trasferimento ad altro gruppo della stessa UNIONE.
6-REGOLA DI STABILITA DI GOVERNANCE: a chi compete l’obbligo della governance? alla UNIONE vincente che ha ricevuto più consenso elettorale e il leader vincente è il leader dell’UNIONE che ha ricevuto più preferenze come gruppo politico schierato in quella UNIONE e sarà quello a cui affidare la formazione del Governo .
Nella campagna politica i vari leaders dovranno ovviamente sapersi dare un programma e sostenere il Programma comune della UNIONE, oltre quello più specifico del gruppo.
Tutti i gruppi, nessuno escluso, della UNIONE vincente assumono la responsabilità della governance, mentre quelli della UNIONE soccombente si schierano obbligatoriamente all’opposizione. La stabilità di governance è data dalla regola che le UNIONI sono effettivamente coalizioni separate, senza possibilità di scambio per tutta la legislatura, pena la decadenza del seggio che rimane vuoto. Maggiore stabilità alla governance della UNIONE vincente può venire da un piccolo premio di maggioranza, alla coalizione/partito più votato nella UNIONE vincente, di valore % stabilito nelle assemblee legislative per assicurare almeno una significativa differenza tra i seggi delle due UNIONI (ad esempio se la differenza minima accettabile è 10%, il premio è zero seggi se la differenza rilevata dalle urne è già >=10; 2% se le urne danno 8% differenza per le UNIONI..etc). Nella Riforma di schieramento bipolare, è prevedibile che l’UNIONE vincente sia consolidata: dal premio per il partito/gruppo più votato in essa, dall’obbligo di assumere la governance per tutti i gruppi della UNIONE, e dalle responsabilità conseguenti. L’UNIONE vincente non ha altre alternative se non quella di governare o di assumersi la responsabilità di decadere e andare ad elezioni prima della fine della legislatura pur avendo ricevuto la maggioranza dei seggi (dimostrando nel secondo caso di fronte al popolo elettore il suo fallimento per incapacità di governo e ricevendo nelle successive elezioni la meritata punizione delle urne).
Pur di non perdere il seggio è ben difficile che il deputato italiota rinunci all’obbligo di governance per cui la stabilità
7-REGOLA DI PARTECIAZIONE:quale partecipazione democratica al voto e come si vota?
L’elettore con il voto ha la possibilità di scegliere sia il partito (o la coalizione) politico(a) che il candidato, come sempre è stato; ma se sceglie solo il partito, la preferenza va anche alla LISTA di quel partito/coalizione e alla UNIONE nella quale il partito è schierato; se esprime la preferenza per un candidato di LISTA, la preferenza va al candidato, al partito associato al candidato e alla UNIONE in cui è confluito il partito. Come ampliare la partecipazione popolare al voto e riparare al grande vulnus creato dalla malapolitica o dall’assenza della Politica? come rispondere al popolo assenteista dalle urne e al popolo che vota per protesta e vuole mandare tutti a casa, un popolo che oggi supera il 50% del potenziale elettorale? Come avvicinare la politica ai cittadini elettori e rispettare la Costituzione? In tutte le circoscrizioni elettorali (in numero elevato presenti nel territorio nazionale ex 120 circoscrizioni), la nuova RIFORMA elettorale prevede vi siano listini corti di candidati di partito, come è oggi, che rappresentano i candidati interni proposti dal gruppo politico, e oltre ad essi, due sole LISTE CIRCOSCRIZIONALI DI UNIONE, denominate tutte con lo stesso nome (ad esempio LISTA CIVICA DELL’UNIONE PROGRESSISTA-CIRCOSCRIZIONE N.XX e LISTA CIVICA DELL’UNIONE CONSERVATORI.n.XX), in cui compaiono candidati indipendenti con associato il simbolo politico del gruppo con cui vogliono correre nella gara elettorale, con la sola regola che questi cittadini devono possedere tutti i requisiti di cittadino probo anche di fronte alla giustizia (leggi nessuna condanna o pendenza giudiziaria pregressa, né trovarsi nella situazione di soggetto indagato o colpito da avviso di garanzia) e dichiarare al gruppo politico la non conflittualità con il programma del gruppo che li accetta; in pratica sono le liste di probi viri indipendenti e associati ad un gruppo politico. Perché permettere e favorire queste liste? Perché il cittadino elettore ha la sovranità datagli dall’art. 1 della Costituzione e quindi deve poter conservare la possibilità di votare anche altri cittadini, a garanzia della qualità dei candidati, differenti da quelli proposti dai partiti che hanno dimostrato troppo spesso di fallire, proponendo soggetti che hanno concepito l’onorevole mandato politico come l’occasione per esercitare il malaffare anziché adoperarsi per il bene comune di questo Paese e degli altri Paesi come vuole la nostra Costituzione.
Rimango in attesa di un Suo commento critico che ottimizzi questa proposta e ne dia diffusione e consenso.

Distinti saluti

Dott.MarioZorzetto

Sabato 14 dicembre 2013 06:18:26

Riprendiamoci l'articolo 33 della costituzione e cominciamo a ricostruire l'Italia!

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