Ultimi commenti alle biografie - pagina 4649
Giovedì 4 luglio 2019 04:42:31
Per: Lilli Gruber
Bellissima la definizione della Gruber data da FELTRI: "La Gruber è tanto di sinistra da non usare la destra neanche per tenere la forchetta". :-)
Da: Anna
Giovedì 4 luglio 2019 02:36:21
Per: Matteo Salvini
Egregio ministro Salvini pultroppo qui Monaco di baviera per un errore ho un figlio in carcere lui con un amico erano ubriachi alla stazione centrale di monaco e hanno fatto delle foto con un barbone e poi hanno buttato la sigaretta accesa in un sacchetto vicino a lui ma il barbone non gli e successo niente l'Hanno Presi e gli hanno dato 3anni di carcere con l'accusa di quelloffen ke potete succedere e adesso gli hanno dato 7anni di espulsione x una stupidata e alla capitana che stata ammazzando delle persone l'Hanno lasciata libera ora cortesemente e gentilmente le chiedo se mi puo aiutare le posso mandare tutta la documentazione del caso attendo sue notizie e mi scuso x il disturbo che le reco ma ho bisogno di aiuto distinti Saluti Casella se vuole ha tutto il Mio avvocato capodicasa
Da: Monica Casella
Giovedì 4 luglio 2019 02:11:50
Per: Mario Giordano
Sig. giordano io la stimo
ma voglio vedere se ha i connotati per far vedere a tutta italia ciò che segue
anche se so già le risposte... povera italia!
Cassazione penale, sez. III, 14 giugno 2006, n. 31403
Redazione - 29 Giugno 20192094
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Cassazione penale, sez. III, 14 giugno 2006, n. 31403
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 20. 4. 2004 la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma di quella resa secondo il rito abbreviato in data 16. 9. 2003 dal G. U. P. del Tribunale veneziano, riduceva a un anno, quattro mesi e dieci giorni di reclusione la pena irrogata a P. F. per i delitti di cui ai capi a) b) e c), e confermava quella di un mese di arresto irrogata allo stesso per la contravvenzione di cui al capo d), con i doppi benefici di legge, avendolo giudicato colpevole dei seguenti reati:
a) art. 1100 c. n., perché, al comando della imbarcazione di sua proprietà, aveva commesso atti di violenza contro una imbarcazione della Guardia di Finanza che si era posta all'inseguimento della prima;
b) art. 635 c. p., comma 2, perché, effettuando una repentina manovra con la sua imbarcazione, provocava una collisione con la nave da guerra in dotazione della Guardia di Finanza, cagionandone il danneggiamento;
c) art. 337 c. p., perché con la violenta condotta descritta nei capi precedenti, aveva opposto resistenza ai pubblici ufficiali imbarcati sul natante della G. d. F., dopo che questi avevano intimato l'alt per procedere a un controllo sull'attività di pesca dei molluschi effettuata dall'imputato;
d) art. 1231 c. n., per aver montato sulla predetta imbarcazione da pesca un motore fuoribordo di potenza superiore a quella consentita.
Accertati in (omissis).
La Corte di merito accertava che in data 25. 3. 2002 una pattuglia della Guardia di Finanza di Chioggia, in servizio di controllo sulla pesca abusiva di molluschi, aveva individuato all'imboccatura del porto chioggiano un gruppo di imbarcazioni che trasportava molluschi.
L'unità navale (omissis) si era posta all'inseguimento di queste imbarcazioni, individuandone una per la quale si rendeva possibile l'abbordaggio. L'imbarcazione però, dopo l'intimazione di alt, si era data alla fuga a luci spente ed era riuscita a speronare l'unità militare provocandone la rottura dell'elica. Prima che l'imbarcazione riuscisse a far perdere le proprie tracce i militari operanti erano però riusciti ad annotarne il numero di matricola, corrispondente a (omissis), e individuarne il tipo e il colore.
Il giorno seguente, era stato accertato che l'imbarcazione era di proprietà di P. F. ;
che era stata ricoverata presso il cantiere (omissis) di V. D. ; che presentava uno squarcio nella zona poppiera, del tutto compatibile con la collisione verificatasi la sera precedente; e che montava un motore fuoribordo di potenza superiore di oltre kw 567 a quella consentita.
Tanto premesso in fatto, la Corte confermava la responsabilità del P., confutando i motivi di appello dedotti da quest'ultimo, sulla base delle seguenti considerazioni.
Era certa la identificazione del natante che aveva provocato la collisione e la rottura della elica della unità militare. Era anche certo che il P. aveva la proprietà e il possesso del natante; e che il medesimo (dopo l'iniziale ammissione di responsabilità davanti alla polizia giudiziaria, non utilizzabile ai fini del giudizio) si era valso della facoltà di non rispondere, omettendo così di indicare una ricostruzione alternativa della vicenda e comunque di dare una spiegazione sullo squarcio riscontrato nella sua imbarcazione.
Infine era corretta la qualificazione giuridica di nave da guerra per l'unità navale della Guardia di Finanza.
2 - L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo quattro motivi a sostegno. Più esattamente lamenta:
2. 1 - mancanza e manifesta illogicità di motivazione, giacché la sentenza impugnata ha semplicemente riproposto le argomentazioni del primo giudice e non ha minimamente valutato le doglianze difensive.
In particolare - secondo il ricorrente - la sentenza non considera la contraddizione tra la relazione di servizio degli agenti (che aveva riferito di una completa identificazione del numero di matricola della imbarcazione) e la deposizione del maresciallo L. V., escusso d'ufficio ex art. 441 c. p. p., comma 5, (il quale dichiarò che avevano potuto annotare solo alcuni numeri della sigla). Aggiunge che la Corte ha invertito l'onere della prova quando ha desunto la responsabilità dell'imputato dalla circostanza che egli non aveva fornito spiegazioni o ricostruzioni alternative;
2. 2 - inosservanza ed erronea applicazione della norma di cui all'art. 1100 c. p., sia laddove la sentenza attribuisce la qualifica di nave da guerra all'unità (omissis), sia laddove attribuisce la responsabilità dei reati all'equipaggio della imbarcazione privata, per giunta mai identificato;
2. 3 - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 337 c. p., giacché i giudici di merito non hanno considerato che non era mai stata messa a repentaglio l'incolumità fisica delle persone di equipaggio dell'unità (omissis) ;
2. 4 - inosservanza e irronea applicazione dell'art. 1231 c. n., sul rilievo che tale norma presuppone che l'imbarcazione si trovi in navigazione e che il motore sia in acqua, mentre nella concreta fattispecie il natante si trovava in rimessaggio all'interno di un cantiere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Si devono anzitutto disattendere le censure di erronea applicazione delle norme incriminatrici (nn. 2. 2, 2. 3 e 2. 4), giacché i giudici di merito hanno correttamente ritenuto la sussistenza di tutti i reati contestati.
Sussiste anzitutto il delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra previsto e punito dall'art. 1100 c. n., essendo pacifico che l'imbarcazione dell'imputato aveva concretamente manovrato per opporsi all'inseguimento e all'abbordaggio da parte della motovedetta della Guardia di Finanza (omissis).
Indubbia è infatti la qualifica di nave da guerra attribuita a tale motovedetta, non solo perché essa era nell'esercizio di funzioni di polizia marittima, e risultava comandata ed equipaggiata da personale militare, ma soprattutto perché è lo stesso legislatore che indirettamente iscrive il naviglio della Guardia di Finanza in questa categoria, quando nella L. 13 dicembre 1956, n. 1409, art. 6, (norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi) punisce gli atti di resistenza o di violenza contro tale naviglio con le stesse pene stabilite dall'art. 1100 c. n., per la resistenza e violenza contro una nave da guerra.
Non rileva quindi che nel caso di specie i giudici di merito non abbiano positivamente verificato - come lamenta il ricorrente - se la motovedetta era concretamente iscritta nell'apposito ruolo del naviglio militare e se recava il segno distintivo del corpo militare (bandiera) - secondo gli altri criteri indicati da Cass. sez. 3^, n. 12326 dell'11. 7. 1988, Bottalico, rv. 179916.
Anche ai fini dell'applicazione dell'art. 1099 c. n. (rifiuto di obbedienza a nave da guerra), questa Corte ha già avuto modo di affermare che "una motovedetta armata della Guardia di Finanza, in servizio di polizia marittima, deve essere considerata nave da guerra" (Cass. Sez. 3^, n. 9978 del 30. 6. 1987, Morleo, rv. 176694).
3. 1 - Ricorre anche il delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 c. p., che per giurisprudenza costante di questa Corte concorre con quello di cui all'art. 1100 c. n., in ragione della diversità del bene tutelato, individuato rispettivamente nella tutela fisica o morale del pubblico ufficiale e nella tutela della polizia marittima (Sez. 3^, n. 1988 del 16. 12. 1987, Esposito, rv.
177615; Sez. 3^, n. 21267 del 18. 3. 2003, Quaranta e altro, rv.
225306).
Non ha rilievo il fatto che la manovra della imbarcazione privata non abbia mai messo a repentaglio la incolumità fisica dell'equipaggio della motovedetta militare, giacché la materialità del delitto è integrata anche dalla c. d. resistenza impropria, la quale, pur non aggredendo direttamente la persona fisica del pubblico ufficiale, comunque impedisce od ostacola l'esercizio della sua pubblica funzione. Quello concreto è un tipico caso di scuola di resistenza impropria, in cui il soggetto agente, per sfuggire all'alt impostogli dal pubblico ufficiale, dirige il proprio mezzo (marittimo o terrestre) contro il mezzo (marittimo o terrestre) adoperato dal pubblico ufficiale per l'esercizio della sua funzione. Se ne deve concludere che oggetto giuridico del delitto di cui all'art. 337 c. p., più che la libertà fisica del pubblico ufficiale è la libertà di esercizio della funzione pubblica contro ogni intralcio od ostacolo. Questa si configura come genus rispetto alla libertà di esercizio della funzione di polizia marittima, che è oggetto giuridico del delitto di cui all'art. 1100 c. n., la quale assume connotati specifici appunto perché è una funzione di polizia (modalità particolare di esercizio dello jus imperi) e si svolge in un ambiente come quello marino, nel quale è materialmente più facie eluderla od ostacolarla (uno spunto in tal senso è anche nella citata sentenza Esposito).
3. 2 - Manifestamente infondata è poi la censura relativa alla contravvenzione di cui all'art. 1231 c. n., poiché risulta implicitamente dalle sentenze di merito che il motore fuoribordo superiore a quello consentito era montato sull'imbarcazione del P., non solo quando questa era ricoverata per la riparazione nel cantiere navale (omissis), ma anche il giorno precedente quando navigava nella acque antistanti al porto di Chioggia.
4 - Da ultimo non possono essere accolte le doglianze difensive in ordine alla personale responsabilità dell'imputato (v. soprattutto n. 2. 1).
Infatti i giudici di merito hanno accertato che il P. era al comando della imbarcazione de qua stilla base di argomentazioni logicamente plausibili, che risultano incensurabili in sede di legittimità.
Né ha rilievo la divergenza, peraltro meramente asserita e non risultante dal testo del provvedimento impugnato, tra la relazione di servizio e la deposizione testimoniale del maresciallo L. V. in ordine alla identificazione - completa o meno - del numero di matricola della suddetta imbarcazione al momento dell'inseguimento in mare da parte della motovedetta della Guardia di Finanza. Basta considerare al riguardo che comunque gli agenti operanti erano riusciti a individuare il tipo e il colore della imbarcazione privata, nonché lo squarcio conseguente alla collisione, oltre che almeno i numeri iniziali della matricola, sicché nessun dubbio poteva sussistere sulla esatta identificazione della imbarcazione stessa.
5 - Il ricorso va pertanto rigettato. Consegue ex art. 616 c. p. p., la condanna del ricorrente alle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2006
Da: Giovanni
Giovedì 13 gennaio 2022 14:41:17
Per: Matteo Salvini
Caro ministro Salvini, bisogna rispettare la vita umana. Le persone che scappano dalla loro nazione, abbandonano la loro citta' non lo fanno pe gioco
ma per cercare un futuro migliore. Bisogna lottare il male e difendere la povera gente. Tutti abbiamo il diritto di vivere, chi nasce fortunato e chi meno fortunato.
Tutti apparteniamo a una civilta', abbiamo il diritto e il dovere di fare solo del bene, e non creare conflitti odio e cattiveria nel mondo.
Disitinti saluti Liberuzzo.
Da: Gianni Liberuzzo
Lunedì 17 giugno 2019 14:22:41
Per: Silvio Berlusconi
Caro staff e diletto silvio. a riposare e' naturale, bene. ma che sara' domani... sara' lotta e lotta. ma siamo discreti, pazienti, vincenti. la gente vuole serenita'. pace. ma verita' e trasparenza. parli e stia tranquillo. dio e' con lei. io canto, e' un brano di cocciante. lo ascolti. buona e serena notte. anche io sono bravo.
Da: Luigi Sorbi
Mercoledì 17 luglio 2019 18:41:16
Per: Mario Giordano
Io non capisco perché se ci sono delle leggi il tribunale non le fa rispettare riguardo alla capitana e la lascia libera cosi facendo invogliano a continuare a portare emigranti perché non vengono indagati i magistrati che non svolgono le sue mansioni creando le leggi di loro iniziativa diverse dalle leggi attuali perché a volte i processi durano molto più a lungho quando si tratta di italiani e invece a lei tutto subito scagionandola anche dopo avere messo a rischio la vita dei finanzieri che volevano fermarli? noi continuiamo a fare figura anche davanti allestero mi sento sempre meno Italiano Valerio
Da: Valerio
Domenica 27 dicembre 2020 07:46:48
Per: Matteo Salvini
Caro Presidente Care Elettrici ed Elettori che scrivete in questo Sito,
Sono un ex Capitano di Lungo Corso e ho lavorato anche nei Servizi di Intelligence.
Vi posso garantire che le ong sono soltanto delle organizzazioni a scopo di Lucro che sfruttano la stupidità della popolazione africana.
Facendo man bassa dei Contributi dell'Unione Europea e degli sponsor, che altro non sono che il denaro PRELEVATO DALLE NOSTRE E VOSTRE TASCHE.
Ed anche di tutti i cittadini Europei.
Praticamente per farvela breve questi cosiddetti immigrati vengono letteralmente Presi, Reclutati nei loro territori.
Viene raccontato loro che in Europa c'è il PARADISO.
la MECCA.
E vengono imbarcati con l'inganno, quasi a forza sulle navi ong o sui barconi.
Da quel momento vengono reclamizzati, e spacciati come naufraghi o come fuggiaschi, o come dissidenti politici.
TUTTE IPOCRITE SFACCIATE FALSITA, MENZOGNE, BUGIE.
Che vengono considerate vere dal nostro governo europeo.
Anch'esso ipocrita, facilone e in mala fede.
A PAGARE tutto questo, a tirata di somme, sono la nostra popolazione piu debole, piu povera e piu indifesa.
La quale purtroppo non è nemmeno in grado di rendersene conto.
Con l'aumento della spesa pubblica, delle Tasse e con l'ipocrisia e il malaffare dilagante.
Senza contare la diffusione di nuovi ceppi di malattie d'ogni tipo
grazie,
mariano sciacca
Da: Mariano Sciacca
Domenica 10 novembre 2019 00:49:00
Per: Matteo Salvini
Pregasi leggere sentenza 3 sez cassazione n 31403/2006
La motovedetta della GdF. Viene considerata nave da guerra!
Secondo il mio modesto parere ci sono considerazioni utili per il caso della ong
Saluti
Ps la notizia l'ho appresa da you tube
Francesco De Cinti
Da: Francesco De Cinti
Lunedì 15 luglio 2019 12:28:21
Per: Matteo Salvini
Egregio Ministro volevo ringraziarla per avermi resa di nuovo orgogliosa di essere ITALIANA. Purtroppo oggi sono di nuovo delusa a causa della liberazione della Comandante della Sea Watch.
Ho veramente ammirato la sua coerenza e la sua voglia di difendere noi italiani da chi non ci rispetta.
Mi chiedo come sia possibile che chi deve far rispettare le leggi sembra divertirsi a cambiare le regole durante il gioco.
Fate al più presto la riforma della magistratura.
Sono stufa di essere derisa da tutti i "non italiani" che mi dicono esplicitamente che tanto in Italia... loro fanno quello che vogliono.
Grazie per il suo impegno e per favore non molli. Grazie
Da: Michela
Matteo Salvini
Politico italiano
Da: Luigi Costarella